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Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Testo: in vigore dal 14/03/1997
modificato da: Legge del 18/02/1997 n. 28 Articolo 1

Art. 69 – Determinazione dell’imposta.

L’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, a eccezione dell’I.V.A., nonché dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione. Fatti salvi i casi di applicazione dell’art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai fini dell’I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.

Articolo aggiornato al  09/09/2010

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