Risoluzione n. 36/E del 7 febbraio 2008
Servizi promozionali con Iva al 20% Sono invece considerati riduzioni di prezzo gli “abbuoni” concessi dal produttore al venditore
Grande distribuzione, ogni “bonus” ha le sue regole
I corrispettivi ricevuti dal distributore che effettua servizi promozionali su richiesta dell’impresa produttrice devono essere fatturati con l’applicazione dell’Iva al 20 per cento. La fattura, datata e numerata, deve contenere i dati identificativi delle parti, il numero di partita Iva e codice fiscale del cedente, la natura, la qualità e quantità dei servizi oggetto dell’operazione, la base imponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta. La fatturazione potrà essere “specifica” o “con cadenza periodica”: in entrambi i casi l’addebito dovrà comunque avvenire indicando la dicitura “acconto” e “salvo conguaglio”. Diversamente, gli “sconti” o “abbuoni”, concessi dal produttore al distributore al realizzarsi di particolari condizioni di vendita o al termine di un periodo concordato, devono essere considerati, ai fini fiscali, delle riduzioni di prezzo, che comportano la variazione dell’importo fatturato da chi cede il bene. Pertanto, gli sconti immediatamente applicabili andranno esposti direttamente in fattura, in modo tale che l’importo finale evidenzi il corrispettivo effettivo. Quelli non immediatamente applicabili, perché magari le condizioni contrattuali che ne prevedono l’applicazione si verificano successivamente all’emissione della fattura, richiedono invece l’emissione di una nota di credito da parte del cedente (o del cliente per suo conto).
Sono alcuni dei numerosi chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 7 febbraio, in cui si affronta in maniera dettagliata il tema del corretto inquadramento fiscale di alcune attività promozionali, che – secondo il soggetto che ha presentato l’interpello, un’associazione di categoria del settore industriale – potrebbero essere configurate sia come prestazioni di servizi che come sconti. “La questione – si legge nell’istanza – riguarda molte imprese italiane che forniscono beni di largo consumo attraverso la grande distribuzione, supermercati e ipermercati, e che stipulano accordi con le imprese distributrici volti a sostenere le vendite dei propri prodotti attraverso attività promozionali e servizi espositivi”.
Come premessa, i tecnici dell’Agenzia spiegano che una precedente risoluzione, la n. 120 del 2004, ha già chiarito cosa debba intendersi per “sconto” e cosa invece per “prestazione di servizi”. Si tratta entrambi i casi di “bonus”, ovvero somme in denaro che la società riconosce ai venditori, che possono essere di tipo quantitativo (ovvero legati al raggiungimento di un volume di vendite) o qualitativo (ovvero erogati a fronte di un’attività specifica, di marketing, svolta in aggiunta a quella principale).
Da un punto di vista fiscale, di conseguenza, il primo tipo di bonus si traduce in una riduzione dei prezzi originariamente praticati dalla società all’atto della cessione dei prodotti ed è dunque equiparato agli abbuoni o sconti indicati all’articolo 26, comma 2 del decreto Iva (DPR 633/72). Il bonus di tipo qualitativo, erogato per lo svolgimento di obbligazioni che hanno origine nell’accordo contrattuale, si qualifica invece come corrispettivo per prestazioni di servizi, ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto.
Ciò posto, la natura del bonus andrà desunta dagli accordi contrattuali stipulati tra le parti: per questo motivo “è opportuno – spiega la risoluzione – che gli accordi commerciali vengano stipulati in modo che le operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività promozionale siano correttamente riconducibili tra le prestazioni di servizi oppure tra gli sconti”. L’esatta qualificazione delle operazioni, infatti, è fondamentale per stabilire il trattamento fiscale e gli effetti in capo ai diversi soggetti. Gli accordi commerciali – in particolare quelli integrativi – assumono dunque particolare rilevanza, “perché consentono, laddove gli stessi siano analitici, di documentare i costi e detrarre l’Iva corrisposta dalle società produttrici, in relazione alle prestazioni ricevute (dai distributori) per attività promozionali”. Infatti la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva sono subordinate all’esistenza e alla conservazione della documentazione da esibire su richiesta degli uffici competenti.
Servizi promozionali
Definizione – La risoluzione chiarisce che si è in presenza di servizi promozionali quando l’impresa distributrice si obbliga, su richiesta dell’impresa venditrice, a incentivare la vendita dei beni acquistati. “Il corrispettivo pattuito per tali servizi rappresenta dunque un compenso condizionato al realizzarsi di un’obbligazione di fare da parte del cliente nei confronti del fornitore”. Sono servizi promozionali (per la definizione dettagliata di ciascuna voce si veda il testo della risoluzione): l’esposizione preferenziale
il presidio e mantenimento dell’assortimento dei prodotti nel punto vendita
le attività di co – marketing in occasione di nuove aperture
l’inserimento nel punto vendita di una particolare tipologia di prodotti (listing o fast listing)
le “operazioni volantino”
l’esclusiva
i promo – pubblicitari
le operazioni di co – marketing
la cessione di dati sul comportamento d’acquisto dei clienti all’interno del punto vendita.
Trattamento fiscale – Il compenso per i servizi promozionali che il produttore dovrà corrispondere al distributore – che viene determinato nel contratto in misura fissa o in misura percentuale sul fatturato (ovvero sull’ammontare dei beni acquistati) – deve esser congruo, onde evitare che possa configurarsi come contributo o liberalità perché in questo caso il soggetto erogante non potrebbe dedurlo nella determinazione del reddito d’impresa.
Premesso ciò, i corrispettivi pattuiti per questo tipo di servizi devono essere fatturati con applicazione dell’Iva nella misura ordinaria del 20 per cento. Va da sé che la fattura, datata e numerata in ordine progressivo per anno solare, dovrà contenere tutti i dati richiesti dalla legge (articolo 21, comma 2 del DPR 633/72). La fatturazione potrà essere:
per specifiche operazioni, singola o riepilogativa. In questo caso in aggiunta ai consueti dati dovrà essere fatto esplicito riferimento all’accordo quadro o integrativo che ha fissato le condizioni di calcolo del compenso; il calendario promozionale; i punti vendita in cui si è svolta la promozione; il periodo di promozione e i prodotti oggetto della stessa. Dato che questo tipo di fatturazione avviene con riferimento a un tariffario – servizi è utile che l’addebito avvenga sempre indicando la dicitura “acconto” e “salvo conguaglio”
“con cadenza periodica”, nel caso di pagamenti periodici delle singole prestazioni rese nell’ambito di un’attività promozionale distribuita nel tempo. Il documento dovrà riportare, oltre ai consueti dati, anche l’indicazione in merito al fatto che la singola prestazione è riconducibile ad una attività unitaria. Anche in questo caso è opportuno che l’addebito avvenga sempre indicando la dicitura “acconto” e “salvo conguaglio”.
Documenti da conservare – Per ciascuna singola fattura di servizi promozionali registrata dal fornitore è opportuno poter esibire, in sede di controllo: l’accordo “quadro” (cioè il documento contenente le condizioni che regolano i rapporti commerciali tra le imprese produttrici e distributrici) ed eventualmente l’accordo integrativo con i dettagli delle attività effettivamente concordate; ogni eventuale attestazione interna che, a consuntivo, documenti la verifica di avvenuta prestazione del servizio e che riporti la descrizione delle attività promozionali effettuate; qualunque altra documentazione utile a provare l’attività promozionale effettuata dal cliente.
Sconti e premi di fine periodo
Definizione – La risoluzione chiarisce che “costituisce presupposto per il riconoscimento di uno sconto/premio di fine periodo l’assenza di un’ulteriore obbligazione del cliente rispetto a quella legata al contratto di compravendita”. Si tratta dunque di “bonus” che il produttore riconosce al fornitore al realizzarsi di una normale condizione commerciale di vendita o al termine di un periodo concordato. Rientrano negli sconti/abbuoni (per la definizione dettagliata di ciascuna voce si veda il testo della risoluzione):
gli sconti/premi di fine anno incondizionati, condizionati o a target
sconti/premi riconosciuti al raggiungimento di target di fatturato o volumi di vendita
gli sconti logistici (o sconti per centralizzazione), e quelli per riordino giacenze prodotti
gli sconti/premi per acquisto di una combinazione di prodotti, per rispetto delle condizioni di pagamento, per carico completo o acquisto a bancale
gli sconti riduzione prezzo.
Trattamento fiscale – Ai fini fiscali, gli sconti/abbuoni costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato da chi cede il bene. Di conseguenza, gli sconti immediatamente applicabili saranno esposti direttamente in fattura. Se invece le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione dello sconto si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente dovrà emettere una nota di credito nei confronti del “cliente fattura”. “Eventuali variazioni in diminuzione di prezzo concesse per ‘consuetudine commerciale’ – precisa la risoluzione – possono assimilarsi alle variazioni dell’imponibile e dell’imposta che si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti e, pertanto, possono essere effettuate entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile originaria(…)”.
Documenti da conservare – Per ciascuna nota di credito bisognerà poter esibire: l’accordo quadro e, nel caso in cui questo è “generico” anche l’accordo integrativo con i dettagli delle attività concordate.
Nella risoluzione si fa infine riferimento al diverso caso in cui le operazioni promozionali siano realizzate per il tramite di un soggetto terzo, denominato “Centrale” o “Gruppo di acquisto”, che si occupa di gestire gli approvvigionamenti presso i produttori per conto di un gruppo di distributori che operano nello stesso settore. Anche a tal proposito, dopo aver fornito la definizione di “servizi di centrale”, i tecnici dell’Agenzia chiariscono le modalità di fatturazione dei corrispettivi pattuiti per questi servizi: Iva al 20%, con fattura emessa dal soggetto che ha effettuato il servizio o dalla Centrale/Gruppo di acquisto. Come negli altri casi, l’accordo quadro, l’accordo integrativo e ogni altra documentazione comprovante l’attività di servizio effettuata dalla Centrale di acquisto saranno utili in caso di controllo.
Articolo aggiornato al 08/02/2008