Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Testo: in vigore dal 29/12/1974
modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1
Art. 75 – Norme applicabili.
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l’Amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell’art. 6 della L. 15 novembre 1973, n. 734.
Articolo aggiornato al 09/09/2010