Risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007
La novità nel regime fiscale è conseguenza della riformata disciplina dei procedimenti
Sono soggetti a imposta di registro i provvedimenti i cautelari anticipatori, ai quali sono espressamente assimilati quelli d’urgenza e le denunce di nuova opera e di danno temuto. Con la riforma della disciplina di tali procedimenti, l’interesse del ricorrente può trovare piena soddisfazione già nel provvedimento cautelare, rendendo puramente eventuale il successivo giudizio di merito. Sono, quindi, atti idonei a incidere sulla controversia al pari di una sentenza e, in quanto tali, sottoposti a tassazione.
La precisazione è arrivata con la risoluzione n. 255/E del 14 settembre, documento con il quale l’agenzia delle Entrate ha “descritto”, in un quadro d’insieme, il trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di registro, alle ordinanze di accoglimento o di rigetto pronunciate nell’ambito dei procedimenti cautelari (articoli 669 e seguenti e 700 e seguenti del CPC), la cui disciplina è stata innovata a opera del decreto legge “competitività” (Dl n. 35/2005).
Prima del citato intervento normativo, l’assenza del carattere definitorio degli atti in questione comportava la loro esclusione dalla tassazione, prevista non per tutti i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ma solo per quelli “…in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio…anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili…”.
Come, chiarito con il documento di prassi in esame, “anteriormente alla predetta riforma i provvedimenti cautelari si caratterizzavano per la loro provvisorietà e strumentalità: provvisorietà, in quanto la misura cautelare era inidonea a dettare la disciplina definitiva del rapporto giuridico controverso ed era necessariamente destinata a essere assorbita nella sentenza di merito che definiva il giudizio;
strumentalità, in quanto il provvedimento aveva lo scopo esclusivo di assicurare gli effetti di una sentenza futura”.
Con l’entrata in vigore del Dl n. 35/2005, i provvedimenti di urgenza, gli altri provvedimenti cautelari che anticipano gli effetti della sentenza di merito previsti dal codice civile o da leggi speciali, e i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto, non rispondono più a una funzione esclusivamente strumentale rispetto al processo di cognizione, in quanto non perdono efficacia nel caso di mancata attivazione o di estinzione del procedimento di merito. Sono, cioè, atti idonei a incidere sulla controversia al pari di una sentenza, anticipandone in tutto o in parte i contenuti e, in quanto tali, da sottoporre alla formalità della registrazione in termine fisso. L’imposta è dovuta in misura proporzionale o fissa a seconda delle fattispecie riportate nell’articolo 8 della Tariffa allegata al Testo unico del registro (DPR n. 131/1986).
I principi fin qui esposti non si estendono, chiaramente, ai provvedimenti cautelari non anticipatori, privi di natura definitoria, strumentali rispetto al giudizio di merito. Tra questi il sequestro conservativo e quello giudiziario.
Articolo aggiornato al 17/09/2007