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L’art. 12 del decreto Adempimenti (decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1), dispone in materia di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, stabilendo il termine semestrale per la trasmissione delle spese sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2024.

Termini di trasmissione

L’art. 12 del decreto Adempimenti (decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1), dispone l’invio semestrale al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2024, come di seguito indicato:

“I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.

In ragione di quanto sopra indicato e con lo scopo di definire i termini di trasmissione, è intervenuto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024 modificando il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020 e stabilendo le seguenti date di scadenza per la trasmissione dei dati:

  • Per le spese sanitarie:
    • a) entro il 30 settembre, per le spese sostenute nel primo semestre dello stesso anno;
    • b) entro il 31 gennaio dell’anno successivo, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
  • Per le spese veterinarie:
    • Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

Le scadenze innanzi indicate modificano quanto disposto dal menzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, il quale stabiliva, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di trasmissione dei dati entro la scadenza della fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Si ricorda infine che gli eventuali errori commessi nella trasmissione dei dati possono essere oggetto di correzioni nei termini indicati nel calendario pubblicato per ciascun anno sul portale del Sistema Tessera Sanitaria (comma 2-ter, art. 7 d.m. 19 ottobre 2020).

Soggetti obbligati

Per quanto riguarda i soggetti obbligati all’invio, il comma 3 dell’art. 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 in materia di «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata», ha introdotto l’obbligo per gli operatori sanitari di invio telematico dei dati delle spese sanitarie tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

L’invio telematico dei dati delle spese sanitarie è necessario per consentire all’Agenzia delle Entrate di ricevere i dati delle spese sostenute dai contribuenti nel corso dell’anno di imposta al fine del loro inserimento nella dichiarazione precompilata. I contribuenti, comunque, possono prendere visione delle spese sanitarie sostenute nell’anno accedendo ad apposita area riservata disponibile sul portale del Sistema Tessera Sanitaria, dove le spese sono identificate con un apposito codice che definisce il tipo di spesa e che attesta la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Più nello specifico, rientrano tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria:

  • Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
  • Farmacie e Parafarmacie;
  • Medici chirurghi e Odontoiatri;
  • Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei Biologi).

Modalità di invio

Per quanto riguarda le modalità di invio la trasmissione dei dati avviene tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria, previa registrazione ed accreditamento dell’operatore sanitario.

L’invio deve essere effettuato per ogni documento di spesa completo del codice fiscale dell’assistito e rilasciato dall’operatore sanitario. I dati da trasmettere sono quelli relativi a ricevute, scontrini e rimborsi delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno di imposta.

Una volta effettuato l’invio il sistema provvede alla protocollazione dell’invio.

È inoltre possibile procedere all’invio dei dati tramite delega ad un soggetto terzo, come disposto dal capitolo 4.4.1 del DM 31/7/2015. Rientrano tra i soggetti delegabili: associazioni di categoria, CAF, consulenti contabili oppure commercialisti. A tal riguardo occorre ricordare che, in caso di utilizzo di documenti cartacei da parte dell’operatore sanitario, il delegato può essere solo colui che già tratta la medesima documentazione per altre finalità previste dalla normativa.

La delega, inoltre, deve essere conferita mediante apposita area del portale Sistema tessera sanitaria inserendo PEC e codice fiscale del soggetto delegato. A seguito dell’inserimento della delega il delegato riceve una comunicazione da parte del Sistema Tessera Sanitaria contenente la richiesta di accettazione della delega. Una volta accettata la delega è possibile visionarne il contenuto accedendo all’area dell’intermediario del portale Tessera Sanitaria accessibile con credenziali Entratel.

È infine necessario ricordare, anche in caso di delega alla trasmissione dei dati conferita a soggetti terzi, l’unico responsabile dell’invio dei dati rimane comunque l’operatore sanitario.

Dott.ssa Francesca Sparano

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