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Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231

Testo: in vigore dal 29/12/2007

Art. 19 – Modalità di adempimento degli obblighi

1. L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all’articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
a) l’identificazione e la verifica dell’identità’ del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d’identità’ non scaduto, tra quelli di cui all’allegato tecnico, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità’ dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere;
b) l’identificazione e la verifica dell’identità’ del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità’ del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.

Articolo aggiornato al  01/01/2011

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