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Il codice civile richiede la redazione di bilanci intermedi in alcune particolari circostanze ed il principio Oic n. 30 stabilisce la composizione ed il contenuto minimo delle situazioni patrimoniali che determinano questa necessità.

In particolare, le situazioni che comportano, in specifiche condizioni, la redazione di bilanci intermedi sono le seguenti:

  • riduzione del capitale sociale per perdite;
  • riduzione del capitale sociale;
  • emissione di un prestito obbligazionario;
  • distribuzione di acconti sui dividendi;
  • aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve;
  • acquisto di azioni proprie;
  • delibere di fusione e scissione.

Riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile

L’art. 2446, comma 1 del codice civile obbliga l’organo amministrativo, “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite”, di convocare celermente l’assemblea per asservire “una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione” allo scopo di adottare gli adeguati provvedimenti sul capitale per tutelare l’integrità del capitale.

Per esaminare il raggiungimento di questa soglia negativa occorre misurare l’entità della perdita, nel caso in cui essa sia di oltre un terzo del capitale, quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), Patrimonio netto, al netto delle Riserve (voci da II a VII della stessa classe), oltrepassano un terzo del Capitale, oppure quando il valore totale del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale.

Pertanto, devono essere sottoposti tre documenti all’assemblea: la situazione patrimoniale aggiornata, la relazione dell’organo amministrativo e le osservazioni del collegio sindacale (o del comitato per il controllo sulla gestione).

L’assemblea, dopo attenta verifica e discussione, può decidere di aspettare il risultato dell’esercizio successivo oppure stabilire di procedere immediatamente con provvedimenti sul capitale, per esempio, la riduzione del capitale a copertura delle perdite con potenziale ricostituzione dello stesso capitale.

Nel caso particolare in cui l’organo amministrativo rilevi la diminuzione del capitale al di sotto del limite sopraindicato successivamente alla chiusura dell’esercizio, ma anteriormente che l’assemblea si sia riunita per approvare il bilancio, si considera essenziale che tale organo dovrà convocare senza rinvio l’assemblea allo scopo di approvare il bilancio, in seduta ordinaria; da tale bilancio nonostante non appare ancora la perdita del capitale, in sede di approvazione del bilancio o subito dopo occorre deliberare sulla probabile riduzione del capitale oppure il riporto a nuovo della perdita.

Tuttavia, per definire tale conclusiva delibera occorre che l’assemblea abbia una situazione patrimoniale aggiornata composta dallo stato patrimoniale e dal conto economico. In particolare, il conto economico riveste una importanza rilevante per capire le cause e la natura della perdita dell’esercizio in corso e stimare la probabilità che essa possa ripresentarsi nel seguente esercizio. In merito alla nota integrativa, occorre rilevare che le informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile consentono di comprendere l’importanza dell’inclusione della suddetta nota integrativa nella relazione dell’organo amministrativo con il fine di migliorare la comprensione della situazione patrimoniale.

Per redigere lo stato patrimoniale e il conto economico, ex art. 2447 del codice civile, occorre rispettare le norme civilistiche relative alla presentazione e alla valutazione nei bilanci di esercizio; inoltre, è necessario prestare attenzione alla “prospettiva della continuazione dell’azienda” o going concern oppure, nel caso in cui tale prospettiva sia assente, è essenziale utilizzare criteri di valutazione differenti da quelli adoperati per un’azienda in funzionamento. È importante sottolineare che la presenza di perdite superiori al terzo del capitale non comporta la mancanza del going concern.

La relazione dell’organo amministrativo ha una funzione fondamentale perché deve indicare e spiegare le cause della crisi e la tipologia della sua natura: operativa, finanziaria o straordinaria. Inoltre, tale organo deve dettagliare le previsioni dei risultati economici dell’esercizio in corso e del successivo, poiché deve somministrare all’assemblea, tutte le informazioni necessarie con lo scopo di decidere in merito agli eventuali interventi sul capitale e per raggiungere tale fine può utilizzare diversi strumenti tra cui i budget.

Riduzione del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile

L’articolo 2445, 2° comma, del codice civile considera l’avviso di convocazione dell’assemblea che stabilisce che la riduzione del capitale deve esprimere le ragioni e le modalità della riduzione.

In base al 3° comma del suddetto articolo 2445 la delibera di riduzione “può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione”. Il comma 4, tuttavia, determina che il “tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione

In particolare il comma 2 dell’articolo 2445 chiarisce la realizzazione della delibera di riduzione del capitale, la quale deve essere eseguita con modalità tali che le azioni proprie, nell’ipotesi in cui siano possedute dopo la riduzione, non eccedano la decima parte del capitale sociale. Esistono tre modalità per attuare la riduzione del capitale sociale:

  • la liberazione dei soci dal vincolo dei versamenti ancora dovuti (comma 1, articolo 2445 del codice civile);
  • il rimborso del capitale ai soci (comma 1, articolo 2445 del codice civile), rispettando i limiti previsti dagli art. 2327 e 2413 del codice civile;
  • l’acquisto e successivo annullamento di azioni proprie, in base agli articoli 2357 e 2357-bis del codice civile.

I primi due modi di riduzione possono implicare la diminuzione del valore nominale di tutte le azioni oppure la cancellazione di una parte delle azioni. La terza modalità di riduzione può concretizzarsi solo attraverso il riscatto e l’annullamento di una parte delle azioni in circolazione.

Emissione di prestiti obbligazionari previsti dall’articolo 2410 del codice civile

Le società per azioni e, in base all’art. 2454 c.c., anche le società in accomandita per azioni possono emettere i prestiti obbligazionari. L’art. 2412, 1° comma, del codice civile, stabilisce che “la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”.

Tale norma si utilizza anche nel caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

La legge ritiene corretto, in alcuni casi, la redazione di un bilancio intermedio per raggiungere gli scopi previsti dall’art. 2412 del codice civile, solo nel caso in cui esso sia approvato con delibera assembleare.

Tale bilancio deve essere composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota Integrativa e i criteri di presentazione e valutazione sono i medesimi del bilancio d’esercizio.

Distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell’articolo 2433-bis del codice civile

L’articolo 2433-bis del codice civile determina che alle società per azioni “il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale”, è attribuita la facoltà di distribuire acconti sugli utili in corso, solo nei casi in cui tale distribuzione è annunciata dallo statuto e dal bilancio dell’esercizio precedente non provengano delle perdite, quantunque esse siano relative ad esercizi precedenti.

Tale distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione, soggiogati all’opinione della società di revisione, dai quali sia possibile comprendere che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società permetta la suddetta distribuzione.

La situazione sarà composta dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi edittali, non obbligatoriamente accompagnati dalla nota integrativa.

Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve previsto dall’articolo 2442 del codice civile

Il 1° comma dell’art. 2442 del codice civile stabilisce: “l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”.

Trattasi di aumento “nominale” del capitale sociale con utilizzo di riserve disponibili di utile o di capitale.

Pertanto, le società, nel suddetto caso, non devono redigere alcun bilancio poiché le riserve ed i fondi sono quelli inseriti nell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea ovvero il bilancio di esercizio oppure, nell’eventualità in cui s’intende adoperare una riserva costituita dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio, un bilancio intermedio redatto con i criteri del bilancio d’esercizio ed approvato dall’assemblea.

Acquisto di azioni proprie in base all’articolo 2357 del codice civile

Secondo l’art. 2357 del codice civile al 1° comma: “La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate”.

In base a tale norma, per le società, è stabilito il limite dei valori risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Non è previsto un bilancio intermedio ad eccezione del caso in cui si decida di acquistare azioni proprie. Ovviamente, nell’eventualità in cui l’organo amministrativo procede alla redazione di un bilancio intermedio esso dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione.

Fusione e scissione

L’articolo 2501 quater, 1° comma, del codice civile dispone che: “L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.”

Il 2° comma del suddetto articolo stabilisce che: “La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma…”.

La situazione patrimoniale è composta dallo stato patrimoniale e dal conto economico ed è raccomandata, in taluni casi, anche la presentazione della nota integrativa.

In caso di scissione si considerano le disposizioni contenute nell’articolo 2506 ter, comma 1, del codice civile.

 

Dott.ssa  Milena Barreca – Dottore Commercialista

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