Per il solo periodo d’imposta 2023 i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni possono usufruire della tassa piatta incrementale (flat tax) ai sensi dell’art. 1, commi da 55 a 57, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Con la newsletter di oggi analizzeremo il funzionamento della tassa piatta incrementale sia da un punto di vista normativo, sia da un punto di vista operativo attraverso l’utilizzo del software.
Aspetti normativi della tassa piatta incrementale
Requisiti soggettivi e oggettivi
L’art.1 co. 55 – 57 della L. 197/2022 ha istituito un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (c.d. “flat tax incrementale”).
L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente al periodo d’imposta 2023 nell’ambito della nuova sezione II del quadro LM del modello REDDITI PF.
Per il solo periodo d’imposta 2023 i suddetti contribuenti, a loro discrezione, posso applicare in luogo delle aliquote progressive IRPEF, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, su una base imponibile pari alla differenza tra la quota di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo determinato nel presente periodo d’imposta e il reddito d’impresa e/o lavoro autonomo più elevato tra quelli dichiarati nel triennio precedente maggiorato del 5 per cento.
L’ammontare del reddito agevolabile non può in ogni caso superare l’importo di euro 40.000.
Non possono fruire del presente regime i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, ma è necessario che essi abbiano svolto l’attività e conseguito reddito per almeno un intero anno nell’ambito del triennio precedente. Infatti, vi è l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente. Secondo la circolare n. 18/E del 28.06.2023, non è necessario che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio precedente di osservazione, bensì è sufficiente lo svolgimento di un’attività d’impresa e/o di lavoro autonomo per almeno un’intera annualità tra il 2020 e il 2022. Partendo dal presupposto che si considera intera annualità, l’intero periodo d’imposta (quindi dal 01/01 al 31/12), qualora il contribuente avesse aperto la partita iva nel corso del 2022, quindi in mancanza di svolgimento di attività nei periodi 2020 e 2021, non potrebbe applicare la tassa piatta incrementale. Nel caso in cui, invece, il contribuente avesse aperto partita iva nel corso del periodo 2021, lo stesso disporrebbe di almeno un intero periodo d’imposta in cui è stata svolta attività d’impresa o di lavoro autonomo, usufruendo pertanto della possibilità di applicare la flat tax.
Inoltre il regime non può essere applicato dai contribuenti che nel presente anno aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mentre può essere applicato da coloro che hanno fruito del predetto regime nel triennio precedente (Circolare 18/E del 28 giugno 2023). Possono, invece, usufruire della tassa piatta incrementale i contribuenti forfettari nel caso in cui nel corso del 2023 si verifichi la fuoriuscita del regime a causa del superamento del limite (compensi percepiti) di 100.000,00 euro.
Adattando una logica interpretativa delle istruzioni ministeriali, sembrerebbe che l’aver applicato nel 2023 il regime di vantaggio precluda il ricorso alla flat tax incrementale. Viene, infatti, precisato che la nuova sezione II, in cui determinare la flat tax incrementale, “non può essere compilata contestualmente alla sezione I e/o alla sezione III“, ossia contestualmente all’applicazione nell’annualità 2023 del regime di vantaggio di cui al DL 97/2011 e/o del regime forfetario.
Sostanzialmente, quindi, l’aver applicato il regime forfetario o il regime di vantaggio nel triennio 2020-2022, invece, non ostacola il ricorso alla flat tax incrementale (Circolare n. 18 del 28 Giugno 2023).
Ricordiamo che la tassa piatta interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale:
- un’attività d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato. Sono ammessi anche le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria e gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56 co. 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
- un’ attività di arte o una professione, produttiva di reddito di lavoro autonomo professionale di cui all’art. 53 co. 1 del TUIR.
Sempre stando ai chiarimenti della circolare n. 18/E del 2023, sono esclusi dalla tassazione agevolata i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata. Tuttavia, non sembra che siano esclusi dalla tassazione agevolata gli imprenditori individuali e i professionisti che possiedono partecipazioni nei predetti enti; in quest’ultimo caso, l’agevolazione può essere applicata con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’esercizio dell’attività svolta in forma individuale.
Devono infatti essere considerati i redditi di lavoro autonomo e d’impresa indicati nei quadri RE, RF, RG, LM, nonché i redditi prodotti dagli imprenditori agricoli che fruiscono del regime di cui agli artt. 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti, indicati nel quadro RD, al netto delle perdite pregresse portate in diminuzione dei predetti redditi.
Si precisa inoltre, che in base alle istruzioni ministeriali, che in linea generale l’applicazione o meno della tassa piatta incrementale non incida sul calcolo degli acconti Irpef 2024.
Compilazione della sezione II del quadro LM
La sezione II del quadro LM deve essere compilata come da istruzioni ministeriali:
- LM12 colonne da 1 a 3: l’importo del reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nei rispettivi anni d’imposta 2020, 2021 e 2022, facendo concorre integralmente ai predetti redditi l’eventuale reddito derivante dall’impresa familiare o dall’azienda coniugale non gestita in forma societaria; relativamente ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo 2020 o 2021, il raffronto per individuare il maggior reddito deve essere fatto ragguagliando il reddito per l’intera annualità e confrontandolo con quello delle altre annualità oggetto di verifica. Ipotizzando il seguente esempio:
- inizio attività 01/07/2021 (184 giorni di attività nel 2021);
- reddito 2021 pari ad euro 40.000;
- reddito 2021 ragguagliato ad anno: 79.348,00 euro ((40.000/184)*365);
- reddito 2022 (intera annualità): 60.000,00 euro.
- Il reddito da confrontare con quello prodotto nel 2023, ai fini dell’applicazione della flat tax, è quello del 2021 ragguagliato ad anno (79.348,00).
- LM12 colonna 4: il maggiore degli importi indicati nelle colonne precedenti maggiorato del 5%;
- LM13 colonna 1: deve essere indicato il reddito conseguito nel corso del periodo d’imposta 2023 (quadri RE, RF, RG e/o RD). Si specifica che nel caso in cui il parametro di confronto rispetto al reddito 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla flat tax non può eccedere quello dell’anno 2023 nei limite di euro 40.000. Quindi nei righi LM12 e LM13 non possono essere indicati valori negativi. Se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare, in colonna 2 deve essere indicata la quota percentuale dell’impresa o dell’azienda posseduta. Mentre per determinare l’incremento reddituale deve essere preso in considerazione l’intero reddito d’impresa;
- LM14 colonna 1: va indicato l’incremento pari alla differenza tra LM13 col. 1 e LM12 col.4;
- LM14 colonna 2: va indicato il reddito effettivamente agevolabile pari all’importo di col. 1 nel limite massimo di euro 40.000,00;
- LM15: va indicata l’imposta sostitutiva pari al 15% dell’importo indicato in LM14 col. 2. Questo importo deve essere riportato nel quadro RX, rigo RX32.
La tassa piatta incrementale con il software GB
Cliccando il pulsante il software elabora un messaggio con le indicazioni che l’utente deve seguire per il calcolo della tassa piatta.
Relativamente alla compilazione del rigo LM12, l’utente deve fare doppio click su una delle colonne da 1 a 3 e:
- se l’utente per gli anni da 2020 a 2022 ha utilizzato il software GB, basterà confermare gli importi dal pulsante check come nella foto in basso in quanto gli importi saranno già riportati sul rigo corrispondente;
- se l’utente per il triennio 2020-2022 non ha utilizzato il GB, lo stesso potrà inserire gli importi da input.
Nel caso illustrato, con la foto in alto, il reddito del triennio più alto (ovvero quello dell’anno 2022) è stato incrementato del 5% e riportato nella colonna 4 del rigo LM12.
Qualora il contribuente abbia iniziato l’attività in corso d’anno in uno dei periodi d’imposta dal 2020 al 2022, si dovrà effettuare una variazione dei giorni all’interno degli appositi campi come nella foto riportata sotto.
Per la compilazione del rigo LM13 col. 1, l’utente deve compilare l’apposita gestione che si apre facendo doppio click sul medesimo campo e confermare gli importi con l’apposito check. Qualora siano verificati i presupposti, successivamente alla conferma degli importi da parte dell’utente, il software calcola in automatico l’incremento agevolabile indicato in LM14 col. 2 e l’imposta sostitutiva del 15% in LM15.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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