Le rimanenze di magazzino rappresentano una posta di bilancio che facilmente si presta ad “errori” di valutazione, o che comunque risente in modo significativo delle politiche di bilancio.
La legge di Bilancio 2024 pubblicata sulla G.U. come L. 213/2023 e in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede la possibilità di regolarizzare i valori delle rimanenze iniziali dei beni di cui all’art 92 Tuir relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
La regolarizzazione del magazzino
La regolarizzazione del magazzino è un istituto giuridico già noto, in quanto si sovrappone al precedente stabilito nella legge finanziaria per il 2000. (art. 7 commi da 9 a 14 della legge 488/99).
Pertanto, è possibile far riferimento ove ancora attuali ai documenti di prassi allora prodotti, in particolare i chiarimenti contenuti nella Circolare Ministeriale n. 115 del 1° giugno 2000 nonché la circolare Assonime n. 39 del 24 maggio 2000, paragrafo 12.
Non è quindi raro che il valore delle rimanenze iscritto in bilancio non corrisponda con l’effettivo valore delle merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, ecc… presenti in magazzino.
Il decreto Omnibus prevede lo slittamento al 30 settembre 2024 del versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva e dell’IVA previsto entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, scade entro il 29 settembre 2024. Inoltre, se il pagamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il pagamento della seconda (entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2024) quest’ultimo viene differito anch’esso al 30 settembre 2024. Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.
Codici tributo da utilizzare
Sul sito del MEF è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 24 giugno 2024 riguardante l’“Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Il decreto prevede coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.
A seguito dell’istituzione dei codici tributo da utilizzare è possibile, pertanto, procedere a regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, mediante versamento di imposta sostitutiva, per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio.
Gli allegati al predetto decreto n. 1 e 2 abbinano ad ogni singolo codice ATECO 2007 un coefficiente di maggiorazione, mentre nell’allegato 3 è indicato un coefficiente unico di maggiorazione (1,45%) da applicare ai contribuenti che svolgono attività economiche escluse dall’applicazione degli ISA e con ricavi non superiori a 5.164.569 euro.
L’allegato 4 definisce i criteri di maggiorazione. Per ogni impresa è stato calcolato il rapporto tra ricavi dichiarati e costo del venduto e per la produzione di servizi. Per ogni classe di attività economica (prime quattro cifre della classificazione Ateco 2007) è stata analizzata la distribuzione dei rapporti così calcolati e il valore modale di tale distribuzione costituisce il coefficiente di maggiorazione. Per le imprese fuori dagli ISA per via di ricavi superiori a 5.164.569 euro sono stati utilizzati i corrispondenti dati desunti dai bilanci civilistici 2022.
Requisito oggettivo
La possibilità di aderire all’adeguamento delle rimanenze di magazzino riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).
La norma si riferisce alle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 TUIR. Si tratta pertanto:
- dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (beni “merce”);
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Requisito soggettivo
Sotto il profilo soggettivo, la facoltà è limitata agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili Internazionali e, quindi, i cosiddetti agli OIC adopter.
Si ritengono in ogni caso escluse dalla regolarizzazione le imprese con contabilità semplificata, poiché per tali imprese vi è l’impossibilità di fruirne dell’adeguamento alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze.
Si ricorda che le imprese in contabilità semplificata, l’esclusione si giustifica col fatto che le variazioni delle rimanenze non concorrono alla formazione del reddito d’impresa in quanto, in ossequio al principio di cassa, le spese per le merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento.
Aderendo alla sanatoria in oggetto è infatti possibile eliminare le esistenze iniziali, se contabilizzate in quantità o valori superiori a quelli effettivi, oppure provvedere all’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
L’adeguamento comporta il versamento dell’Iva (applicando un’aliquota media riferibile all’anno 2023 che tiene conto di un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale) e dell’imposta sostitutiva nella misura del 18% nell’ipotesi di eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi e solo la menzionata imposta sostitutiva nel caso di integrazione delle giacenze di magazzino.
Adempimento
L’operazione di regolarizzazione del magazzino potrebbe avvenire:
- l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Nella prima ipotesi, ovvero nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, occorre provvedere al versamento:
- dell’IVA;
- di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
L’importo dell’IVA da riversare si determina applicando l’aliquota media relativa all’anno 2023 moltiplicandola per il valore eliminato nonché per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività determinato dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 24 giugno 2024 riguardante l’“Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. L’aliquota media IVA si determina rapportando l’IVA, relativa alle operazioni imponibili diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili al volume di affari.
L’importo dell’imposta sostitutiva, si determina applicando l’aliquota 18% sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e lo stesso valore eliminato.
Nell’ipotesi di iscrizione di nuove esistenze iniziali si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente dovrà provvedere al pagamento della citata imposta sostitutiva del 18% da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.
In ogni caso, l’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP, anche l’IVA versata è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.
Il contribuente dovrà procedere all’adeguamento direttamente in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (cioè, nei modelli REDDITI e IRAP 2024).
Versamenti
Il decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2024 prevede lo per il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’iva.
Il decreto modifica l’art. 1, comma 82, della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), infatti, viene disposto che il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’IVA sulla regolarizzazione è previsto in due rate di pari importo (senza interessi), rispettivamente scadenti:
- entro il 30 settembre 2024, per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, scade entro il 29 settembre 2024;
- entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2024.
È previsto che, se in applicazione di quanto detto il pagamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il pagamento della seconda, quest’ultimo viene differito anch’esso al 30 settembre 2024. Precedentemente le scadenze previste erano:
- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Pertanto, i contribuenti hanno più tempo per regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
Effetti della regolarizzazione
L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere, come chiarito dalla C.M. n. 115/2000 al paragrafo 8, il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al 2023 non determina l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative (quali, ad esempio, quelle per l’irregolare tenuta delle scritture contabili o la presentazione di dichiarazione infedele, ecc.).
I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (e, dunque, al 2022 o ad anni anteriori).
L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
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