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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 giugno 2024, n. 140, ha precisato – in tema di Superbonus – che una fattura inviata al Sistema di interscambio, scartata dallo stesso sistema e inviata in versione corretta nei cinque giorni successivi, si può considerare tempestivamente emessa.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 140 del 24 giugno 2024 in tema di sconto in fattura e applicazione in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.102 Fattura elettronica scartata dal SdI salva con un nuovo invio nei termini” su Spreaker.

Scarto fattura

In particolare, la risposta a interpello n. 140 del 24 giugno 2024, dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempre ché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti.

Lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso. l’Agenzia delle entrate ha ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio (”SdI”), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Lo scarto della fattura non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento qualora il motivo dello scarto venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l’emissione delle fatture).

Inoltre, nel caso in cui l’emissione della fattura non sia contestuale al pagamento dei servizi effettuati, per cui il documento indica due date una del pagamento e una di invio allo SdI, se sono rispettati i termini di legge, ovvero 5 giorni dallo scarto, la fattura è corretta e il contribuente può fruire dello sconto in fattura. In pratica, la nuova emissione non pregiudica la validità della data del primo invio al SdI, che rende applicabile il Superbonus nella misura piena del 110%.

Nel caso in esame, una società – a seguito dello scarto da parte del sistema SdI di una fattura datata 28 dicembre 2024 e al nuovo invio effettuato nei tempi prescritti dalla normativa – chiedeva se potesse fruire dello sconto in fattura nella misura piena, pari al 110% prevista per l’anno 2024, o se dovesse applicare la percentuale ridotta al 70%, stabilita per il 2024.
L’Agenzia ha condiviso la tesi della società istante, secondo cui la fattura si può considerare trasmessa al sistema entro il 31 dicembre 2024; di conseguenza, la società potrà fruire dello sconto nella misura piena del 110%.

Tempistiche e modalità di trasmissione

L’emissione e l’invio di una fattura elettronica devono essere effettuati entro determinati termini per evitare sanzioni.

Secondo l’articolo 21 del D.p.r. n. 633/72, la fattura, che può essere cartacea o elettronica, viene considerata emessa al momento della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario o committente. Nel caso della fattura elettronica, l’emissione avviene quando viene trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ciò significa che la data di emissione corrisponde sostanzialmente alla data di trasmissione o invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

La fattura elettronica immediata deve essere emessa e trasmessa al SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, che può essere la vendita di un prodotto o la prestazione di un servizio. Questo termine è stato stabilito dal D.L. Crescita n. 34/2019.

Per quanto riguarda la fattura elettronica differita, emessa in base all’articolo 21, comma 4, lettera a) del D.p.r. n. 633/72, si applica ai casi in cui la consegna o spedizione di un bene è documentata da un documento di trasporto (DDT) o un documento equivalente secondo il D.p.r. n. 472/96. Inoltre, riguarda anche le prestazioni di servizi identificabili attraverso documentazione adeguata, effettuate nello stesso mese solare per lo stesso soggetto.

La fattura elettronica differita deve includere, tra le altre informazioni, il codice “tipo documento” TD24, presente nei nuovi codici per la fatturazione elettronica, e i dettagli del DDT o documento analogo contenente le operazioni effettuate. La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

Per quanto riguarda la data da indicare nella fattura differita, c’è stato un dibattito tra gli operatori e sono state emesse circolari e interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha precisato che è possibile indicare come data del documento la data dell’ultima operazione.

  • Ad esempio, se si hanno tre operazioni effettuate il 2, 10 e 28 settembre 2024, nella fattura differita si potrebbe indicare come data del documento il 28/09/2024. La data di emissione dovrebbe essere entro il 15/10/2024, il numero e la data della fattura saranno correlati all’operazione del 28/09/2024, e il campo “Data” nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sarà il 28/09/2024.

Tuttavia, questa impostazione ha creato dubbi e perplessità per due motivi: di solito nella fatturazione differita la data del documento corrisponde all’ultimo giorno del mese, e può creare problemi con la numerazione progressiva dei documenti.

Secondo chiarimenti forniti da Assosoftware, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, nella fattura differita è possibile indicare come data del documento la data di predisposizione e invio del file al SdI (cioè la data di emissione) o la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese, preferibilmente l’ultima operazione. Tuttavia, la seconda modalità potrebbe creare problemi nella numerazione dei documenti, rendendo difficile mantenere una progressione coerente di data e numero della fattura.

Assosoftware precisa anche che, nel caso in cui si scelga di inserire nella fattura la data di predisposizione e invio del file al SdI, potrebbe essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata nella fattura e quella certificata dallo SdI nella ricevuta di esito della trasmissione.

L’Amministrazione finanziaria ha anche precisato che l’indicazione della data dell’ultima operazione nella fattura differita è una facoltà e non un obbligo. In alternativa, il contribuente può indicare la data in cui emette il documento o l’ultimo giorno del mese, rappresentativo del momento di esigibilità dell’imposta.

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