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La Legge del 6.06.2016, n. 106, prevedeva il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, attraverso la redazione del Codice del Terzo settore che raccogliesse anche la disciplina tributaria degli enti appartenenti.

Il codice del terzo settore approvato definisce in primis alcune norme di carattere generale valide per la corretta qualifica all’ente del terzo settore. Il codice delimita l’ambito delle attività esercitabili in forma di ETS, con una grande apertura rispetto al passato in merito non tanto alla definizione di attività istituzionale quanto piuttosto all’esercizio di attività commerciali, subordinato e finalizzato al tempo stesso al conseguimento dell’utilità sociale che, in base alla definizione offerta dalla legge, rimane comunque la discriminante per definire l’ente e permettere il lecito godimento delle agevolazioni fiscali.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.106 Le attività di interesse generale” su Spreaker.

Le attività di interesse generale

Le attività di interesse generale svolte dall’ente per conseguire lo scopo non lucrativo sono definite dall’apposita previsione normativa contenuta nell’art. 5 del D.lgs. 117/2017.

L’art. 5 prevede la possibilità di un eventuale aggiornamento dello stesso, attribuendo specifico compito all’emanazione di apposito DPCM.

La versione aggiornata dell’elenco delle attività di interesse generale è quella riportata in calce al presente articolo.

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività di cui all’elenco stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, come sopra detto l’elenco può essere aggiornato ovvero integrato con apposito DPCM.

È necessario che lo statuto dell’ente indichi esattamente quali tra le attività di interesse generale contemplate dall’art. 5 costituiscono l’oggetto dell’attività dell’ente, in linea con il conseguimento dello scopo generale non lucrativo che lo stesso atto costitutivo individua.

Commercialità

Le attività previste dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 possono essere svolte dall’ente anche con modalità che le qualificano come fiscalmente rilevanti, ma sempre nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività non commerciale devono rispettare i limiti determinati in relazione alle previsioni dell’art. 79 del D. Lgs. 117/2017.

Chiarimenti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota 3250 del 12.03.2019 ha dichiarato che “l’oggetto sociale degli enti del terzo settore “non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo nello statuto di un elenco di tutte le attività previste dall’art. 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito e come tale non conoscibile l’oggetto sociale”.

Lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano unitamente alla finalità e all’assenza dei fini di lucro, gli enti che, ai sensi del citato decreto legislativo possono rientrare a far parte del perimetro del Terzo settore, per effetto della qualificazione conseguita attraverso l’iscrizione al RUNTS.

La funzione del RUNTS nell’intendimento del legislatore è quella di individuare da un lato gli enti in parola, dall’altro quella di assicurare nella misura prevista la conoscibilità degli atti e fatti rilevanti e la trasparenza sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, nonché sull’impiego delle risorse, sia di provenienza pubblica che di provenienza privata, che gli enti acquisiscono in conseguenza delle attività stesse.

L’articolo 21 del Codice nell’indicare i contenuti obbligatori dell’atto costitutivo (di cui lo statuto, se pur modificabile nel corso del tempo, costituisce parte integrante) individua tra gli altri sia l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale che le finalità solidaristiche e di utilità sociale che l’ente, nella sua autonomia di soggetto a caratterizzazione necessariamente privatistica, sceglie di perseguire. Ferma restando la dovuta prevalenza di quelle cd. di interesse generale, gli enti del terzo settore “possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale” (art. 6). Ne consegue che, ferma la possibilità di esercitare attività diverse, nei limiti previsti dalla normativa, l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale. La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia della volontà del legislatore di garantire agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell’ente. Tale autonomia, d’altro canto, non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità. Sarà sempre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l’ente non ritiene più di svolgere. Tuttavia, ciò dovrà essere il frutto di una precisa scelta degli associati, da assumersi alla luce e nel rispetto delle regole organizzative di cui l’ente si è dotato secondo caratteristiche di democraticità e trasparenza.

La nota del 4 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende fornire una puntuale perimetrazione della qualificazione dei concetti di attività di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”. L’articolo 5 del Codice del Terzo settore, nel declinare le attività di interesse generale, prevede, con riferimento a talune di esse, uno specifico elemento qualificatorio: difatti, sono considerate di interesse generale le “attività culturali di interesse sociale” [ lettera d) ]; “la ricerca scientifica di particolare interesse sociale” [ lettera h) ]; l’ “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale” [ lettera i) ]; l’ ”organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale…” [ lettera k) ].

Non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale. Ciò spiega la ragion d’essere della specificazione contenuta nell’art. 5 (1° c) del CTS, infatti sono quattro le attività di interesse generale che devono essere anche di interesse sociale.

L’articolo 5 del Codice del Terzo settore, nel declinare le attività di interesse generale, prevede, con riferimento a talune di esse, uno specifico elemento qualificatorio. La nota intende fornire una puntuale perimetrazione della qualificazione dei concetti di attività di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”.

Non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale. Ciò spiega la ragion d’essere della specificazione di cui all’art. 5 (1° c) del CTS.

Il termine beneficio significa, letteralmente, “fare il bene” a qualcuno o per qualcosa. Alcuni ambiti di attività, al fine di collocarsi nel novero delle “attività di interesse sociale” di cui all’articolo 5 del CTS, devono essere “di interesse sociale” o “di particolare interesse sociale”.

Nello specifico, sono quattro le attività di interesse generale di cui all’Art. 5, primo comma, del CTS, che devono possedere tale requisito:

  • attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. La categoria delle attività di interesse generale descritte deve essere opportunamente distinta in due classi: l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale “di cui al presente articolo”.
  • l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Rientrano in questo ambito le attività che soddisfano in via diretta e non mediata l’interesse sociale, in via preminente e non residuale.
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Nell’ambito della ricerca scientifica, non è sufficiente il mero “interesse sociale” (che può astrattamente ritenersi verificato per ogni nuova scoperta dell’umanità), ma è previsto un rafforzamento di tale concetto mediante l’aggettivo “particolare”. Tale particolarità deve verificarsi in relazione all’oggetto stesso della ricerca, che deve consentire direttamente un beneficio sociale per la collettività, con ciò dovendosi intendere la tutela dei principi costituzionali, non solo in via indiretta o mediata.

Art. 5 – Attività di interesse generale

  1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:
    1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    2. interventi e prestazioni sanitarie;
    3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
    4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché è le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
    6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    7. formazione universitaria e post-universitaria;
    8. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    10. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
    11. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    12. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    13. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
    14. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
    15. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché è di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
    16. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
    17. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché è ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
    18. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
    19. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
    20. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
    21. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
    22. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    23. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché è dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    24. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
    25. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
    26. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché è delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l’elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere comunque adottato.

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