L’art.9 del D. Lgs. 1/2024 ha previsto l’innalzamento a 100 euro dell’importo minimo fino al quale il versamento periodico, mensile o trimestrale, non va eseguito ma va riportato a debito nella liquidazione successiva. Fino al 2023 la soglia minima per il versamento era di 25,81 euro.
Nell’aggiornare le disposizioni di riferimento, il legislatore ha stabilito che il versamento rinviato deve essere comunque eseguito entro il 16 novembre dello stesso anno per i contribuenti trimestrali e entro il 16 dicembre per i contribuenti mensili.
Contribuenti con liquidazione IVA trimestrale – Art.7 comma 1 lett.a) DPR 542/1999
- I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:
a) l’effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di euro 100 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 novembre dello stesso anno ; (1) […]
Contribuenti con liquidazione IVA mensile – Art.1 comma 4 DPR 100/1998
[…]
- Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l’importo dovuto non supera il limite di euro 100 , il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. […]
Contabilità GB
Liquidazione Iva trimestrale
In fase di salvataggio della liquidazione periodica del 1° trimestre e del 2° trimestre, il debito inferiore a euro 100,00 non viene inviato in F24 ma “spostato” alla liquidazione successiva.
Nel caso dell’immagine che segue, il 1° trimestre 2024 termina con un debito di euro 96,44 che viene riportato nel 2° trimestre.
Il termine massimo per il versamento sotto il minimale è, per i contribuenti trimestrali, il 16 novembre pertanto nel 3° trimestre il debito viene comunque inviato in F24.
Liquidazione IVA mensile
Per i contribuenti con liquidazione mensile il termine ultimo per il versamento inferiore al minimale è il 16 dicembre pertanto, il debito inferiore ad euro 100,01 viene inviato in F24 con la liquidazione di novembre.
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