Le imprese sono tenute a comunicare in maniera preventiva/consuntiva, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 39/2024.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, la comunicazione preventiva/consuntiva obbligatoria da effettuare dovrà contenere la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Normativa
L’articolo 6 del Decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 ha previsto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”, le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è così subordinata alla comunicazione effettuata secondo i modelli di comunicazione relativi ai crediti d’imposta, gestiti dal MIMIT che si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che sono stati aggiornati.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunicherà mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Quindi il modello di comunicazione sarà trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che intende effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello dovrà essere presentato al completamento degli investimenti con la finalità di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
Altresì per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello dovrà essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
La comunicazione telematica sarà solo di “completamento” per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni da effettuare saranno, in questo caso, sulla base del modello adottato con Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico a cui sono state apportate le necessarie modificazioni per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce ad oggi presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.
Contabilità in GB
Nel rispetto della normativa, a partire dall’esercizio 2024, nella maschera di calcolo del credito di imposta per beni strumentali 4.0, è stata aggiunta un’ ulteriore colonna “Comunicazione GSE”.
La colonna sarà monito per l’utente di aver adempiuto ai nuovi obblighi di comunicazione. L’utente dovrà necessariamente apporre il check obbligatorio se intende inviare il credito calcolato in F24.
Essendo le comunicazioni preventive/consuntive a seconda dei casi, presupposto per la fruizione del credito d’imposta maturato, GB ha precluso l’invio in F24 dei crediti maturati calcolati e anche storicizzati in mancanza dell’apposito check.
Per tutti quei crediti di imposta maturati e calcolati, già inviati in F24 ma anche per quelli già inviati e utilizzati in F24 all’apertura della maschera di calcolo all’utente verrà segnalato con opportuno messaggio l’esistenza di crediti privi di check invitandolo a provvedere all’opportuno adempimento.
Sanzioni e sanatoria
Sarà prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del D.L. n. 16/2012 nel caso in cui l’utente dimentichi di effettuare la comunicazione preventiva.
Tale istituto prevede la possibilità di regolarizzare l’eventuale omissione o ritardo negli adempimenti formali finalizzati alla fruizione di benefici fiscali, come nel caso della compensazione con il credito d’imposta per investimenti 4.0. Per poter sanare l’irregolarità sarà necessario quindi possedere i requisiti richiesti per accedere al beneficio fiscale ovvero il sostenimento delle spese per gli investimenti ammessi al credito d’imposta. Inoltre la violazione non dovrà essere già stata contestata e neppure dovrà essere già oggetto di attività di ispezione e verifica.
In presenza di queste condizioni, il contribuente potrà beneficiare della remissione in bonis presentando la comunicazione omessa e versare una sanzione amministrativa fissa di euro 250, entro la data della prima dichiarazione utile.
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