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Le cooperative di produzione e lavoro

Le disposizioni sulla mutualità prevalente indicate nell’art. 2512 del codice civile identificano una classificazione tra tre diversi tipi di cooperative:

  • cooperative di produzione e lavoro, che producono ricorrendo alle prestazioni lavorative dei soci ed hanno lo scopo di fornire ai soci occasioni lavorative meglio remunerate rispetto al contesto di mercato;
  • le cooperative di consumo o servizio, le quali finalizzano l’attività in favore dei soci, dei consumatori o degli utenti di beni e servizi;
  • le cooperative di apporto di beni e servizi.

Lo scopo mutualistico nelle cooperative di produzione e lavoro

In generale, in base all’articolo 2511 del codice civile le società cooperative si differenziano dalle società definite lucrative, come le società di persone e le società di capitali, principalmente per lo scopo determinato che caratterizza il contratto sociale. In particolare, in base all’art. 2247 lo scopo di lucro, cioè la ripartizione degli utili tra i soci, è elemento essenziale nel contratto di società mentre nelle cooperative lo scopo lucrativo è rimpiazzato dallo scopo mutualistico, ovverosia produrre e scambiare beni e servizi in favore dei soci, a condizioni economiche agevolate rispetto a quelle di mercato, consentendo un risparmio di spesa, oppure garantire ai soci un aumento della retribuzione. In altre parole, lo scopo mutualistico, pertanto, mira a soddisfare determinati bisogni economici dei soci ma, ovviamente, esclude la distribuzione ai soci degli utili conseguiti perché è incompatibile con tale scopo. Infatti, con riferimento al caso particolare delle cooperative di produzione e lavoro, per pervenire agli scopi sociali e mutualistici, i soci stabiliscono con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualunque altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative dei soci sono determinate da un apposito regolamento indicato nell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Occorre sottolineare che gli Amministratori devono seguire il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, sia nella costituzione e sia nell’esecuzione dei rapporti mutualistici; relativamente alla ripartizione dei ristorni, la parità di trattamento deve essere considerata in funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici.

La mutualità prevalente

L’art. 2512 del codice civile stabilisce la disciplina delle società cooperative a mutualità prevalente, in base a tale articolo le società cooperative a mutualità prevalente sono quelle che:

  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
  • nello svolgimento della loro attività, impiegano prevalentemente le prestazioni lavorative dei soci.
  • nello svolgimento della loro attività, utilizzano principalmente gli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

L’art. 2513 codice civile stabilisce i criteri della prevalenza per le varie tipologie di cooperative, infatti, definisce che i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni di servizi verso i soci devono risultare maggiori del 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, 1° comma, punto A1; il costo del lavoro dei soci deve risultare superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, 1° comma, punto B9; il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci deve risultare superiore al 50% del totale di costi dei servizi di cui all’art. 2425, 1° comma, punto B7, oppure al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’art.2425, 1° comma, punto B6.

È obbligatorio, inoltre, che le società cooperative a mutualità prevalente stabiliscano nei propri statuti i requisiti non lucrativi indicati di seguito:

  • divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • divieto di distribuzione di riserve fra i soci cooperatori;
  • divieto di remunerare i soci cooperatori con gli strumenti finanziari sofferti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  • infine, in caso di scioglimento della società sono obbligati a devolvere l’intero patrimonio sociale e i dividendi maturati ai fondi mutualistici per la promozione e o sviluppo della cooperazione.

È fondamentale evidenziare che occorre porre evidenza del raggiungimento dei parametri di prevalenza che devono essere obbligatoriamente esposti in appropriato paragrafo della Nota Integrativa illustrando sia i risultati dell’anno in corso e sia quelli dell’anno precedente. A tal fine è necessario adottare un sistema contabile appropriato alla tempestiva verifica.

Nel caso particolare di cooperative di lavoro che utilizzano contratti d’appalto per l’esecuzione delle attività, la circolare n. 104/E del 28/10/2011 dell’Agenzia indica “che il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli art. 2512 e 2513 del codice civile.”

I soci nelle cooperative di produzione e lavoro

Nelle cooperative di produzione e lavoro il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo determinato dalla legge. Per assumere la qualifica di soci cooperatori sono necessari alcuni requisiti, infatti, possono ricevere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità concreta di lavoro, propensione e specializzazione professionale sviluppate nei settori compresi nell’oggetto della cooperativa, possono intervenire direttamente nell’attività della cooperativa, tramite l’apporto delle loro prestazioni lavorative, cooperando per lo sviluppo della cooperativa stessa, con lo scopo di realizzare lo scambio mutualistico.

L’articolo 2538, comma 3 del codice civile delibera che anche le persone giuridiche possono rivestire la qualifica di soci di cooperative ma, è fondamentale precisare che non è ammessa la loro partecipazione nelle cooperative di produzione lavoro, ad eccezione del caso in cui tratti di soci sovventori e/o finanziatori, né in altra tipologia di società cooperativa nella quale lo scopo mutualistico stabilisca come requisito fondamentale la qualifica di persona fisica del socio cooperatore.

La L.142/2001 stabilisce che i soci lavoratori sono coloro che:

  • intervengono nella gestione dell’impresa e nella formazione degli organi sociali;
  • cooperano nella formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
  • offrono le proprie abilità professionali in relazione alla tipologia di attività svolta.

Per quanto attiene alla responsabilità, l’art. 2518 c.c. chiarisce che per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, pertanto le cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Nelle società cooperative esiste la particolarità del voto capitario ovverosia ogni socio ha diritto ad un solo voto in Assemblea, a prescindere dal valore della propria quota di capitale sociale; comunque, ai soci cooperatori persone giuridiche può essere attribuito un numero di voti superiore, al massimo fino a cinque.

Un’altra peculiarità è il principio di parità tra i soci, i quali dovranno pronunciare un giudizio motivato sui motivi di ammissione o di rifiuto di ammissione di un nuovo socio in base all’art. 2528 c.c. comma quattro.

Un’ulteriore particolare caratteristica è il principio della porta aperta secondo il quale non è necessario modificare l’atto costitutivo nel caso di ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 2524 c.c. comma secondo; la modifica dell’atto costitutivo invece è stabilita quando si decide di aumentare il capitale sociale secondo le forme previste dall’art. 2438 c.c.

Per costituire la società cooperativa è obbligatorio l’atto pubblico e, per acquisire la personalità giuridica, deve essere iscritta nel registro delle imprese, altrimenti sarebbe una società irregolare. Tutte le società cooperative, per essere riconosciute come tali, devono essere iscritte all’Albo delle società cooperative, secondo la L. 99/2009. La particolarità di questa società, inoltre, consiste nella variabilità del capitale sociale; infatti, il codice civile non prevede un valore minimo da sottoscrivere bensì determina il valore minimo della quota pro capite pari a 25,00 euro.

La tassazione e le novità nella Legge di bilancio 2024

In merito alla tassazione, in generale si applicano le norme stabilite per le società di capitali e per gli enti commerciali, inoltre esistono anche tipiche agevolazioni.

In particolare, occorre sottolineare che con la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 è stata approvata la Legge di Bilancio 2024 la quale ha introdotto alcune novità per le società cooperative, indicate di seguito:

Con riferimento ai ristorni, si conferma che per il 2024 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di ristorno, ad integrazione salariale nei confronti dei soci lavoratori, è ridotta al 5%.

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito una modalità di tassazione agevolata, rappresentata dall’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% applicate a:

  • premi di risultato di importo variabile, la cui erogazione sia pertinente ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
  • gli importi erogati a titolo di partecipazione agli utili di impresa.

Possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della legge n. 208 del 2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative, poiché i ristorni rappresentano i profitti netti della cooperativa scaturenti dall’attività con i soci e attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intervenuti con la cooperativa nel corso dell’anno.

Relativamente ai suddetti ristorni affinché sia applicata la tassazione agevolata, pertanto, occorre rispettate le condizioni indicate di seguito:

  • i ristorni devono essere adeguati alle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016;
  • la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al decreto 25 marzo 2016;
  • è obbligatorio compilare la sezione attinente alla partecipazione agli utili dell’impresa, ai fini del trattamento fiscale agevolativo;
  • agli importi erogati a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Si evidenzia che in merito alle cooperative di produzione e lavoro esiste un’agevolazione che attiene all’esenzione da IRES, in base all’articolo 11 D.P.R. n. 601/1973, di una quota parte di reddito uguale all’IRAP indeducibile. Tale agevolazione vale se le retribuzioni erogate ai soci sono:

  • pari o superiori al 50% del totale degli altri costi, eccetto le materie prime e sussidiarie;
  • di una quota parte di reddito pari al 50% dell’IRAP indeducibile nel caso in cui le retribuzioni erogate ai soci siano pari o superiori al 25% ma inferiori al 50% del totale degli altri costi, tranne le materie prime e sussidiarie.

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

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