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Procedura di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine di presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. Con il Dl 39/2024 è stato ulteriormente prorogato il termine per avvalersi della procedura di regolarizzazione. La nuova scadenza per la presentazione dell’istanza è stata lo scorso 31 ottobre 2024.

Invece, chi aveva già presentato il modello di accesso e non aveva ancora effettuato il versamento dell’unica o prima rata poteva scegliere di revocare l’adesione entro il 30 settembre 2024.

Procedura

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima.

Pertanto, con la procedura di riversamento spontaneo (articolo 5, commi da 7 a 12, decreto-legge 146/2021) possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, decreto-legge 145/2013).

Possono beneficiare della regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, coloro che:

  1. hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta
  2. hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3, Dl 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, legge 145/2018
  3. hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità
  4. hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Nel caso in cui l’utilizzo in compensazione dei crediti sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, la procedura non può essere utilizzata per il riversamento degli stessi.

Inoltre, l’accesso alla procedura è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

, Il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti se gli Uffici, dopo la presentazione dell’istanza, accertano in capo al contribuente una o più delle condotte sopra indicate. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

In caso di perfezionamento della procedura di riversamento, è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (articolo 10-quater, decreto legislativo 74/2000).

Termini per il riversamento

L’importo per la regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

Va utilizzato il modello F24 Elide, indicando i seguenti:

  • codici tributo “8170” (unica soluzione),
  • “8171” (prima rata),
  • “8172” (seconda rata),
  • “8173” (terza rata).

Non è ammessa la compensazione con eventuali importi a credito.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2024.

La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito d’imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso, chi intende aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2024, in unica soluzione, l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.

La rateazione è invece ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.

La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l’intero importo dovuto. In caso di rateazione, il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento dell’ultima rata.

Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del medesimo decreto. I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono obbligati a rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.

Modalità di compilazione F24 Elide

Per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: o nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
    • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

Dott.ssa Ramona Fraticelli

TAG investimentiricerca e svilupporiversamento del credito

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