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Il bilancio consolidato

Il principio contabile OIC n. 17, emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017 e il 4 maggio 2022, al paragrafo n. 5 stabilisce che: “Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.

Il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale”.

Il D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e la redazione del bilancio consolidato

Il D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 negli articoli dal n. 25 al n. 43, contenuti al capo III, e nell’articolo n. 46 del capo IV contempla la redazione del bilancio consolidato. In particolare, l’articolo n. 25 del suddetto D.lgs. indica chiaramente le imprese obbligate a compilare il bilancio consolidato.

Occorre preliminarmente evidenziare che il gruppo di imprese è un insieme di imprese in cui una di esse, la capogruppo, esercita il controllo sulle altre, pertanto, la caratteristica fondamentale nella configurazione di gruppo è il controllo, come indicato dalle norme del D.lgs. 127/1991.

L’articolo 26 del D.lgs. 127/1991 esprime il concetto di controllo, in parte rinviando al comma 1 dell’articolo 2359 codice civile, di cui al numero 1 è indicato il controllo di diritto e al numero 2 è illustrato il controllo di fatto, ed in parte annunciando le due fattispecie aggiuntive dell’influenza dominante sulla controllata che scaturisce dalle clausole contrattuali o statutarie e, infine, del controllo dei diritti di voto costruito su accordi con altri soci. Infatti, i commi 2 e 3 del sopra citato articolo stabiliscono:

“2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

  1. le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  2. le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

Con riferimento, invece, al controllo di diritto, esso esiste quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa, definita controllata, in base all’articolo 2359, comma 1, numero 1.

Il controllo di fatto, invece, si evidenzia nella disponibilità di voti adeguati ad esercitare un’influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria, come definito dall’articolo 2359, comma 1, numero 2.

Un’impresa si definisce collegata nel caso in cui un’altra impresa eserciti su di essa un’influenza notevole senza possederne il controllo o il controllo congiunto. L’articolo 2359, comma 3, codice civile indica la sussistenza di un’influenza notevole nel caso in cui nell’assemblea ordinaria la partecipante eserciti il 20% dei diritti di voto, ovvero il 10% nell’ipotesi in cui la società partecipata avesse azioni quotate in mercati regolamentati.

L’articolo 27 del già menzionato D.lgs. Stabilisce i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato indicando che non sono soggette all’obbligo fissato nell’art. 25 le imprese controllanti che, solidalmente con le imprese controllate, non abbiano oltrepassato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  2. 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  3. 250 dipendenti occupati mediamente nell’esercizio.

Tale esonero stabilito dal comma 1 non si effettua se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico in base all’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell’articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo.

Non sono sottoposte all’obbligo indicato nell’art. 25 nemmeno le imprese controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in mancanza di questa condizione, nel caso in cui la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da un numero di soci che riproducano almeno il 5% del capitale.

Non sono soggette all’obbligo indicato nell’articolo 25 nemmeno le imprese che controllano solamente imprese che sono trascurabili ai fini segnalati nel secondo comma dell’articolo 29, e inoltre, le imprese che controllano solamente imprese eliminate dal consolidamento in base all’articolo 28 del suddetto D.lgs. 127/1991.
L’esonero annunciato dal comma 3 è soggetto alle seguenti condizioni:

  1. che l’impresa controllante, subordinata al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, compili e soggioghi a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell’Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea;
  2. che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari accettati nella negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea.

Le motivazioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa.

Criteri generali per la redazione del bilancio consolidato

Per redigere correttamente il bilancio consolidato occorre osservare anche le finalità e i postulati stabiliti dal principio OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, considerando anche le particolarità indicate nel principio OIC n. 17 e del sopra indicato D.lgs. 127/1991 che, nell’art. 29, stabilisce le regole generali.

Nel bilancio consolidato le singole imprese costituiscono parti di un’unica ampia impresa pertanto:

  1. le attività, passività, i componenti del conto economico ed i flussi finanziari della capogruppo o controllante si addizionano alle corrispondenti attività, passività, componenti del conto economico e flussi finanziari delle controllate;
  2. gli elementi, economici, patrimoniali ed i flussi finanziari che possiedono natura di reciprocità si rimuovono dal bilancio consolidato, al fine di indicare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.
    Il bilancio consolidato adempie a funzioni informative fondamentali, sia verso i terzi, sia in merito al controllo gestionale mentre il bilancio d’esercizio delle singole imprese non riesce ad adempiere con medesima adeguatezza.

L’articolo 30, comma 1, D.lgs. 127/91 determina che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con la data del bilancio di esercizio dell’impresa controllante. Inoltre, il suddetto articolo consente la presentazione del bilancio consolidato con data di riferimento differente da quella del bilancio di esercizio della controllante, purché tale data converga con quella di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese comprese nel consolidamento o, almeno, delle imprese più importanti all’interno del consolidamento.

Struttura e composizione del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato, similmente al bilancio di esercizio, comprende generalmente i seguenti documenti:

  1. stato patrimoniale consolidato;
  2. conto economico consolidato;
  3. rendiconto finanziario consolidato;
  4. nota integrativa consolidata.

L’articolo 32 del D.lgs. 127/91 stabilisce che, ad eccezione degli adattamenti essenziali, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono identici a quelli deliberati per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento.

Gli schemi del bilancio consolidato presentano i seguenti adattamenti:

  1. introduzione nel passivo patrimoniale, nell’ambito della voce B “Fondi per rischi e oneri”, di una ulteriore voce “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, scaturente dal consolidamento delle partecipazioni;
  2. introduzione tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva di consolidamento”;
  3. introduzione tra le voci del patrimonio netto della voce “Patrimonio netto di terzi”, suddivisa nelle voci “Capitale e riserve di terzi” e, “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”, indicative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato relativi alle interessenze di terzi;
  4. indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale attinente a tutte le componenti di competenza del gruppo, e con le componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;
  5. introduzione nell’ambito della voce AVI “Altre riserve” del patrimonio netto della voce “Riserva da differenze di traduzione” indicativa della differenza scaturente dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;
  6. introduzione nel conto economico, dopo la voce 21) “utile / perdita consolidati dell’esercizio”, delle voci “Risultato di pertinenza del gruppo” e “Risultato di pertinenza di terzi” ai fini della esposizione della parte del risultato economico consolidato correlato alla partecipazione di terzi.

Il metodo di consolidamento integrale

Il bilancio consolidato espone:

  1. le attività e passività consolidate;
  2. il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;
  3. gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto della controllante;
  4. l’utile o la perdita dell’esercizio consolidato;
  5. la quota del patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza.

Il procedimento di consolidamento integrale dei bilanci è composto dalle fasi indicate di seguito:

  1. rettifiche per seguire i principi contabili di gruppo;
  2. unione dei bilanci da consolidare;
  3. soppressione dei valori d’iscrizione delle partecipazioni nelle imprese controllate, compresi nel bilancio d’esercizio della società controllante;
  4. soppressione dei saldi e delle operazioni tra le imprese incluse nell’area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo;
  5. rilevazione nel bilancio consolidato di potenziali imposte differite e/o anticipate;
  6. controllo dei dividendi consolidati e loro caratteristico trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
  7. contabilizzazione appropriata per le azioni proprie della controllante detenute dalle controllate;
  8. calcolo della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d’esercizio consolidato di pertinenza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate;
  9. stima nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto;
  10. appropriata rilevazione in bilancio dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione in imprese già consolidate e della cessione di partecipazioni;
  11. preparazione dei prospetti di bilancio consolidato.

Il metodo di consolidamento proporzionale

L’articolo 37, D.lgs. 127/91 determina che, nel caso in cui un’impresa inclusa nell’area di consolidamento possieda il controllo, insieme a terzi soci, di una partecipazione avente una percentuale non inferiore al venti per cento, oppure dieci per cento se la società partecipata avesse azioni quotate in borsa, l’impresa partecipata, denominata joint venture, possa essere compresa nell’area di consolidamento in base al metodo di consolidamento proporzionale, consistente nel consolidamento delle singole attività e passività della partecipata per un valore correlato alla percentuale di partecipazione posseduta dall’impresa partecipante.

Per effettuare il consolidamento proporzionale esistono due modalità alternative ed equivalenti:

  1. la società partecipante unisce, linea per linea, la quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle relative voci del proprio bilancio;
  2. il bilancio consolidato della partecipante comprende, in voci separate, la quota di attività, passività, ricavi e costi attinenti alla società assoggettata al controllo congiunto, definito consolidamento proporzionale ridotto.

Dott.ssa Milena Barreca

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