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L’articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, denominato Decreto Omnibus, convertito, apportando modifiche, dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143, ha deliberato che sia distribuita, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti specifici, un’indennità denominata bonus Natale di importo fino a 100,00 euro.

In particolare, la circolare n. 19/E del 10/10/2024, emessa dall’Agenzia Entrate, esplicita chiaramente i beneficiari del suddetto bonus Natale 2024, avente un importo fino a 100 euro, e le regole da seguire per riceverlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che generalmente è erogata nel mese di dicembre.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Barreca

Ascolta “Ep.109 Il bonus Natale di importo 100 euro” su Spreaker.

Requisiti soggettivi e oggettivi

L’articolo 2-bis del sopra citato Decreto Omnibus stabilisce che «1. Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  2. il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
  3. l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

3.Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.”

Pertanto, in sintesi, i 3 requisiti necessari per i dipendenti che desiderano richiedere il bonus sono:

  • possedere, nel 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; a tal proposito, la circolare dell’Agenzia Entrate chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
  • avere sia il coniuge e sia, almeno, un figlio fiscalmente a carico; nel caso di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è ammesso al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.
  • possedere “capienza fiscale”, cioè un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di valore superiore all’importo della detrazione per lavoro dipendente di cui all’art. 13 comma 1 del Tuir.

Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

L’articolo 2-bis del suddetto Decreto Omnibus, nel comma 4 e seguenti, stabilisce che:

4. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

5. L’indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione. (…)».

Per poter raggiungere progressivamente l’equità orizzontale, l’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 09 agosto 2023 n. 111, definita Legge delega, stabilisce «l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni».

Il lavoratore dipendente, per ottenere il bonus, deve presentare al datore di lavoro una richiesta in forma scritta, ovverosia un’autocertificazione in cui afferma di possedere i requisiti necessari, di reddito e familiari previsti dalla norma, ed indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico; in caso di nucleo familiare monogenitoriale, il dipendente deve indicare solamente il codice fiscale dei figli. Il lavoratore dipendente potrà effettuare la richiesta al datore di lavoro per l’accredito con la prossima tredicesima. L’importo del bonus dovrà essere rapportato ai giorni di lavoro, mentre non muterà in funzione del tipo di contratto, ad esempio, a tempo determinato o indeterminato, o dell’articolazione dell’orario di lavoro, ad esempio, orario part-time. Il sostituto d’imposta che erogherà l’indennità potrà recuperare gli importi in forma di credito da impiegare in compensazione.

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