Innanzitutto andiamo definire il vincolo sportivo come un legame tra l’ente affiliante e lo sportivo, che si configura mediante il tesseramento. Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva (con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato) e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva (anche paralimpici).
Finché il soggetto rimarrà tesserato potrà svolgere attività sportiva esclusivamente in favore dell’ ente con il quale è in vigore il tesseramento.
Contenuti
L’art. 31 D.Lgs 36/2021 stabilisce l’abolizione del vincolo sportivo. Lo stesso stabilisce che: “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 AGOSTO 2023, N. 120)). Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
Pertanto lo stesso viene sostituito da un “premio di formazione tecnica”, quindi risulta condizione necessaria all’ erogazione di tale premio, che si tratti del primo contratto di lavoro sportivo dell’atleta. In queat nuova veste, il sodalizio non potrà più rinnovare a sua discrezione il tesseramento dell’ atleta senza il suo consenso esplicito, salvo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti i quali saranno abrogati il 1.07.2024 In base ad un regolamento elaborato da organismi affilianti sia le società professionistiche che gli enti dilettantistici devono riconoscere un premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro.
Sono stati individuati 2 tipi di premi:
- Il primo, a carico della società professionistica e diviso tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività dilettantistica;
- Il secondo a carico delle società sportive dilettantistiche, questa è una novità rispetto quanto previsto dalla legge sul professionismo e trova la propria ragione nel fatto che con l’entrata in vigore della riforma anche gli enti dilettantistici potranno stipulare contratti di lavoro con i propri atleti.
La misura del premio, dovrà tenere conto: dell’ età degli atleti, della durata del rapporto lavorativo, del contenuto patrimoniale del rapporto tra l’atleta e l’ente sportivo con il quale viene concluso il primo contratto di lavoro sportivo.
A riguardo, potrebbero nascere problemi di tipo patrimoniale, in quanto i sodalizi sportivi, perlopiù professionistici e s.s.d. poiché, obbligati dal legge ad una gestione ordinario caratterizzata dallo stato patrimoniale, potrebbero rilevare una svalutazione delle immobilizzazioni dato che con l’abrogazione del vincolo sportivo il valore economico connesso allo svincolo del “cartellino” dell’atleta perderebbe totalmente di valore essendo vietata la sua cessione a titolo oneroso a decorrere dal 1.07.2023 o 1.07.2024 in caso di tesseramento che costituisca rinnovo di un tesseramento precedente senza soluzione di continuità.
Trattamento Fiscale
Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972 si in caso di società dilettantistiche che professionistiche. Mentre ai fini delle imposte dirette, se il premio è percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla L. 16.12.1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
Nel caso di enti che non abbiano esercitato tale opzione, si propende per lo stesso trattamento, anche in base alle previsioni del paragrafo 7.8 della Circolare n. 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate con la previsione della decommercializzazione ai fini reddituali delle cessioni degli atleti.
La cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 148 comma 3 del d.p.r. 917/1976. Nel caso in cui l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro abbia come acquirente un ente sportivo non avente la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, tale operazione non godrà delle agevolazioni previste dall’ art. 148 comma 3 del d.p.r. 917/1976 bensì verrà tassata secondo le modalità ordinarie previste dalla legislazione nazionale di riferimento.
Dott. Fabio Vincitorio