Il 13 dicembre 2023 sono stati pubblicati due nuovi regolamenti UE concernenti gli aiuti de minimis:
- il regolamento n 2023/2831 aiuti de minimis in vigore fino al 31 dicembre 2030 che sostituisce il precedente regolamento 2013/1047
- il regolamento 2023/2832 relativo agli aiuti de minimis concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) e che sostituisce il precedente regolamento 2012/360.
Ma cosa si intende per aiuti de minimis?
Gli aiuti “de minimis” sono aiuti di Stato di piccola entità, tale da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Lo scopo dei regolamenti de minimis è quello di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti in un determinato arco di tempo, che non superano un importo prestabilito e che sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea, semplificando e velocizzando le procedure, in quanto si tratta di aiuti che non vanno ad alterare la concorrenza sul mercato.
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Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
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Le novità dei nuovi regolamenti
Il nuovo regolamento ha mantenuto invariato l’arco di tempo da osservare (triennale) ed ha aumentato il limite di aiuti, che dal 2024 è passato da 200.000 a 300.000 euro, l’aumento del massimale tiene conto dell’inflazione. Si precisa che il periodo di valutazione è da valutare su base mobile ovvero “Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti”.
Gli aiuti, in via generale, si considerano concessi nel momento in cui è accordato all’impresa il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.
Il nuovo regolamento ha introdotto l’integrazione degli aiuti de minimis per i servizi di interesse economico generale, il massimale complessivo degli aiuti de minimis che un’impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale può ricevere nell’arco di un triennio è stato aumentato da 500.000 euro a 750.000 euro.
Sono state integrate le norme sugli aiuti de minimis concessi in forma di prestiti: il nuovo regolamento prevede che gli aiuti de minimis concessi in forma di prestiti siano concessi a condizioni di mercato.
Il nuovo regolamento è intervenuto anche sulla definizione di “impresa unica”, la nuova definizione tiene conto della situazione economica e finanziaria dell’impresa.
In particolare, la nuova definizione prevede che due imprese siano considerate un’unica impresa se:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Soggetti esclusi
Il nuovo regolamento de minimis non si applica alle imprese operanti nei settori:
- della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- della trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli: qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; oppure qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
Aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione: tempistiche per la registrazione
Il termine per la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali è di 60 gg. decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell’aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario.
- Gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione dell’da parte del soggetto beneficiario
- Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
Il Registro nazionale aiuti, ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale.
La registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione o alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro 60 gg., rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc alla Commissione europea o dalla data di ricevimento dell’autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell’aiuto individuale.
Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna)
Il Dm attuativo dell’art. 52 della legge 234/2020, disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) e permette di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici ed il superamento dei massimali.
Aiuti di stato e il principio di competenza
Con riferimento agli aiuti di Stato, bisogna ricordare, che i presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento ma non fruiti nel medesimo periodo.
Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.
Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ne ha richiesto l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.
Dichiarazione dei redditi
Nel modello della dichiarazione dei redditi, a partire dal periodo di imposta 2018, nel quadro RS, è stato introdotto il prospetto denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. In particolare, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), che non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell’agenzia delle Entrate, ossia la dimensione e la forma giuridica dell’impresa, il settore dell’aiuto fruito e il codice Ateco corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto.
Il prospetto degli aiuti di stato deve essere compilato nel caso in cui l’operatore economico ha ricevuto:
- aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis) tra cui rientrano i crediti d’imposta;
- aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del Dm 115/2017).
Per tali aiuti, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione. In particolare, gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Con riferimento agli aiuti di cui all’art. 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale.
Peraltro, qui interviene la proroga di 1 anno dei termini, in scadenza al 30 giugno 2024, per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato e de minimis fruiti come crediti d’imposta.
Il decreto Milleproroghe art. 3, c. 6, D.L. n. 215/2023 ha prorogato di un anno il termine previsto per la notifica degli atti di recupero dei crediti d’imposta (art. 1 c. 421 e seguenti Legge n. 321/2004 e art. 1, c. 31 e seguenti, legge n. 234/2021 2 ) con scadenza al 31 dicembre 2023 ed al 30 giugno 2024, pertanto, slittano le scadenze per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici o semiautomatici, per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. E’ necessario precisare che la proroga introdotta dal decreto Milleproroghe non riguarda tutti gli aiuti di Stato e de minimis ricevuti dalle imprese ma solo quelli per i quali l’agenzia delle Entrate non ha provveduto alla registrazione ai sensi dell’art. 10, c. 6, del Dm 115/2017. L’art.10 del DM 115/2017 dispone che gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
Atti di recupero
Gli atti di recupero dei crediti d’imposta devono essere notificati (art 43 del DPR 600/1973)
entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato in compensazione (Cassazione. 15186/2016 e 4153/2018).
In caso di omissioni da parte del contribuente si potrebbe verificare l’inadempimento degli obblighi di registrazione nei termini indicati nell’art. 17, c. 2, Dm 115/2017, e determinare l’automatica illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.
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