Con l’avvicinarsi della scadenza della presentazione in via telematica delle Dichiarazioni dei redditi e IRAP 2024 anno imposta 2023, fissata al 31 ottobre, con la newsletter di oggi di vediamo nel dettaglio cosa è necessario indicare nei righi RS401 e IS201 e come si compila la gestione Aiuti di Stato.
Ricordiamo che, in base alle istruzioni ministeriali, il prospetto Aiuti di Stato deve essere compilato dai soggetti che nel corso del periodo d’imposta 2023 hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, disciplinati dall’art.10 del Regolamento.
La sezione deve essere compilata anche da coloro che hanno beneficiato di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura, della pesca e acquacoltura.
La corretta compilazione del prospetto Aiuti di Stato è necessaria ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’articolo 52 della L. 24 dicembre 2012 n.234.
Come riportato sopra, il prospetto “Aiuti di Stato” è presente sia nel quadro IS della dichiarazione IRAP al rigo IS201 che nel quadro RS dei modelli Redditi al rigo RS401.
Normativa
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli Aiuti di Stato, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) e stabilendo che esse venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.
L’articolo 52 prevede che l’adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012. Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia il 12 agosto 2017. Il predetto Regolamento distingue gli aiuti soggetti a un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti modalità di registrazione dell’aiuto.
In caso di aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, è prevista un’attività preventiva sia da parte dell’Autorità responsabile, che è tenuta a iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell’aiuto, è tenuto alla consultazione del Registro e all’indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo rilasciato dal Registro.
Per gli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione.
A norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dell’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” determina l’illegittimità della fruizione.
La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dal comma 1 dell’articolo 10 del Regolamento si applica, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo anche agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui imposto non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici).
Le informazioni contenute nel prospetto sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti.
Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento citato (“aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesce e dell’acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”).
Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali.
Compilazione della gestione “Aiuti di Stato” con GBsoftware
La gestione “Aiuti di Stato” viene compilata:
- in automatico dal software, in base alla compilazione dei campi della dichiarazione,
- manualmente dall’utente, cliccando il pulsante “nuovo” all’interno della gestione.
Compilazione automatica
Nel caso in cui viene intercettato l’aiuto all’interno dei quadri della dichiarazione, il software riporta in automatico il corrispondente codice “Aiuto di Stato”.
Sarà poi cura dell’utente inserire manualmente i restanti campi obbligatori, contraddistinti dallo sfondo rosso all’interno della gestione stessa.
Esempio: Se presente il codice H8 nel campo RU1 col.1 ed è compilato il campo RU5 col.3:
In base alle istruzioni ministeriali e specifiche tecniche questa compilazione determina il codice aiuto “60”.
In questo caso accedendo all’interno della “Gestione Aiuti di Stato” presente nel quadro RS, rigo RS401, è presente il codice aiuto “60”. Sarà cura dell’utente indicare gli ulteriori dati obbligati nella sezione.
Compilazione manuale
Nel caso in cui il soggetto ha beneficiato di un aiuto non espressamente previsto negli altri quadri della dichiarazione, è possibile inserirlo da input all’interno della gestione “Aiuti di Stato”, scegliendo il codice più opportuno tra quelli proposti dal software.
Per facilitarne la compilazione, cliccando l’icona , il software indica all’utente i campi obbligatori non ancora compilati.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento della gestione si rimanda alla relativa guida online.