È stato prorogato al 30 novembre 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 ad opera del provvedimento prot. n. 233822/2022 del 22 giugno 2022 che ha modificato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.
Gli aiuti anti Covid che le imprese hanno ottenuto nei mesi di pandemia vanno inviati all’Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione dell’autodichiarazione aiuti di stato resa mediante un apposito modello approvato con provvedimento 27 aprile 2022 dell’agenzia delle entrate.
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Podcast GBsoftware a cura della Dott.ssa Mariangela Paparusso
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Semplificazione Modello Dichiarazione
A poco più di un mese dalla scadenza, dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, è tornata sull’argomento apportando alcune significative modifiche alla modulistica all’insegna della semplificazione, così come richiesto anche a più riprese dal CNDCEC.
Come si legge nel provvedimento di modifica, si tratta di una soluzione condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello” (di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Dichiarazione sostitutiva
Nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
Il modello di Dichiarazione, nella versione aggiornata, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 27 ottobre 2022.
A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello, fermo restando che la modalità di compilazione semplificata di cui al punto 1.2 è facoltativa. Ovvero, il dichiarante, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A). Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.
Però, se il soggetto compila la nuova casella ES, poiché non fornisce l’elenco degli aiuti, ha l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del modello Redditi 2022.
Pertanto, chi ha già inviato la dichiarazione dei redditi e utilizza la nuova modulistica barrando la casella ES, è tenuto ad inviare una dichiarazione dei redditi correttiva con il prospetto aiuti di stato compilato.
Chiusura Partita IVA
L’agenzia delle Entrate specificano che in linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Tale adempimento rappresenta lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF. Pertanto in caso di cessazione della partita IVA societaria, l’onere di presentare l’autocertificazione spetta al liquidatore oppure all’ultimo amministratore. È necessario però considerare che l’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono:
- illimitatamente, se trattasi di società di persone,
- ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. Decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»
Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (come indicato nella circolare n. 15/E del 2020).
Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.
Modelli REDDITI e IRAP
Un’altra importante precisazione è stata fatta dall’agenzia dell’Entrate nelle faq che ha chiarito che, come specificato nelle istruzioni ai modelli REDDITI e IRAP, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234». Tuttavia, come precisato anche dalla citata risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021 (ai fini IRAP), la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei quadri RS e IS, rispettivamente, dei modelli REDDITI e del modello IRAP può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione (REDDITI/IRAP) integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Si conferma, pertanto, che è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello REDDITI 2021, anno d’imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.
In caso d’invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine del 30 novembre 2022 una successiva autodichiarazione correttiva sostitutiva della prima.
Conclusioni
Le imprese che – anche a livello di «impresa unica» (regolamento UE n. 1407/2013) – hanno ecceduto il limite della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo UE sugli aiuti di Stato per il primo periodo di vigenza (800.000 euro dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 per le imprese operanti in settori diversi da quelli agricolo e della pesca), possono allocare l’eccedenza nella Sezione 3.12 (sussistendone le condizioni) anche per gli aiuti ricevuti prima del 13 ottobre 2020, data a partire dalla quale ha avuto effetto la modifica al Quadro che ha introdotto la predetta Sezione 3.12.
E, limitatamente agli aiuti del regime «ombrello», la scelta su quale componente dell’impresa unica è chiamata al riversamento è tendenzialmente libera, capienza permettendo. Sono alcune delle risposte rese disponibili dal 17 novembre 2022 sul sito dell’agenzia delle Entrate con riferimento alla autodichiarazione prevista dai commi 14 e 15 dell’articolo 1 del DL 41/2021 e in scadenza il prossimo 30 novembre.
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