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Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
In vigore dal 2 ottobre 2003
Modificato da: Decreto-legge del 30/09/2003 n. 269 Articolo 13

Articolo 10 – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e)

  1. Per gli enti privati non commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attivita’ non commerciali, la base imponibile e’ determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni.
  2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa e’ determinata secondo la disposizione dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività e’ determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati e’ ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività’ commerciali, l’ammontare degli stessi e’ ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.
  3. (Comma abrogato).
  4. Per gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile e’ determinata: a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili; b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell’articolo 8; c) (lettera abrogata).
  5. Ai fini dell’applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

Notizia aggiornata al 10/09/2009

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