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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

Titolo X – COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Capo I – SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità (4)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche a:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’Allegato B);

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

4) Come sostituito dall’art. 3 del decreto – legge 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, di conversione del predetto decreto

Relazione

L’art. 132 dà attuazione all’art. 15 della direttiva 2002/58 che attribuisce allo Stato membro la facoltà di adottare disposizioni volte a limitare alcuni diritti ed obblighi previsti dalla medesima direttiva quando ciò sia necessario per eccezionali esigenze di tutela di particolari interessi pubblici delimitati, dopo ampio dibattito, dalla stessa direttiva prevedendo, fra l’altro, che i dati siano conservati dai fornitori per un tempo limitato.

In tal senso, l’art. 132 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 123 per la conservazione dei dati a fini civilistici, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per un periodo non superiore a trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati. Le modalità di tale conservazione sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell’interno e delle comunicazioni, su conforme parere del Garante.

Il termine, tenendo conto delle osservazioni svolte da entrambe le Commissioni e degli orientamenti e delle evoluzioni in ambito comunitario e internazionale, viene fissato in un periodo non superiore a 30 mesi, che appare congruo rispetto alle esigenze prospettate in sede parlamentare e comunque ampiamente inferiore a quello attuale di cinque anni.

Sul piano formale, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia, in particolare sulla natura dei dati in questione e sulle modalità di acquisizione da parte della sola autorità giudiziaria, la finalità della conservazione di tali dati viene più direttamente collegata all’accertamento e alla repressione dei reati, specificando meglio il contesto per il quale l’esigenza cui fa riferimento l’articolo in commento è stata prefigurata, vale a dire in relazione ai dati di traffico telefonico.

Articolo aggiornato al  30/06/2010

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