Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Testo: in vigore dal 01/02/1979 con effetto dal 01/04/1979
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1
Art. 15 – Esclusioni dal computo della base imponibile.
Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.
Articolo aggiornato al 01/02/2010