Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
In vigore dal 17 luglio 2011
Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23
Articolo 16 – Determinazione dell’imposta.
1. L’imposta e’ determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all’articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20 per cento;
b) all’articolo 6, si applica l’aliquota del 4,65 per cento;
c) all’articolo 7, si applica l’aliquota del 5,90 per cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquota dell’8,5 per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
Articolo aggiornato al 03/10/2011