Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Testo: in vigore dal 10/08/1995 – con effetto dal 1 gennaio 1975
Modificato da: Decreto-legge del 23/02/1995 n. 41 Articolo 16 bis
Art. 18 – Rivalsa
Nota: Vedasi art. 4 DL 324/95 (non conv.) modificativo dell’art. 16-bis.
Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali non e’ prescritta l’emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta.
Se la fattura e’ emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell’art. 27.
La rivalsa non e’ obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell’articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 3.
E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli art. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell’art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e’ posposto.
Notizia aggiornata al 09/09/2010