Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972
In vigore dal 17 settembre 2011
Modificato da: Decreto – legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2
Art. 27 – Liquidazione e versamenti mensili.
Nota: Per lo scorporo aliquota 20% vedi art. 1, co. 4, DL 328/97.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.
Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta è del quattro per cento, per 110 quando l’imposta è del dieci per cento, per 121 quando l’imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
(Comma abrogato).
Articolo aggiornato al 17/09/2011