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Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 3 – Base imponibile.

Testo: in vigore dal 01/01/2007
modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1

Art. 3 – Base imponibile.

  1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
  2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’art. 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
  3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
    i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
    gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
    (lettera soppressa);
    gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
    d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
    d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

News aggiornata al 07/09/2010

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