Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Testo: in vigore dal 31/12/1980 con effetto dal 01/01/1981
Modificato da: Decreto del presidente della Repubblica del 30/12/1980 n. 897 articolo 16
Art. 36 – bis – Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
Il Contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio e’ dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e’ ammesso a detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l’elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti deve essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso.
Articolo aggiornato al 29/01/2006