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Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997

In vigore dal 15 gennaio 2000
Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/1999 n. 506 Articolo 1

Articolo 4 – Base imponibile. (N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l’art. 3 dello stesso DLG 506/99.)

1. L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività’ esercitata nel territorio della regione. 2. Se l’attività’ è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, a eccezione della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all’estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l’impiego, per almeno tre mesi, di personale. 3. Gli atti generali concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: “Conferenza Stato-regioni”.

Articolo aggiornato al  10/09/2010

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