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Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 Testo: in vigore dal 01/01/2004 modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

Art. 49 – Redditi da lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

 

Articolo aggiornato al  01/01/2004

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