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Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231
Testo: in vigore dal 29/12/2007

Art. 55 – Sanzioni penali

1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  più grave reato, chiunque contravviene  alle  disposizioni  contenute  nel  Titolo  II, Capo I, concernenti  l’obbligo  di identificazione, e’ punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

2.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu’ grave reato, l’esecutore dell’operazione  che  omette  di indicare le generalità del soggetto per  conto  del  quale  eventualmente esegue l’operazione o le indica false  e’  punito  con  la  reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

3.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu’ grave reato, l’esecutore dell’operazione  che  non  fornisce  informazioni sullo scopo e sulla natura prevista  dal  rapporto  continuativo  o  dalla  prestazione professionale o le fornisce false e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

4.  Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui  all’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

5.  Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui  all’articolo 52,  comma 2, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

6.  Qualora  gli  obblighi di identificazione e registrazione siano assolti  avvalendosi  di  mezzi  fraudolenti,  idonei  ad  ostacolare l’individuazione  del  soggetto  che  ha  effettuato l’operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e’ raddoppiata.

7.  Qualora i soggetti di cui all’articolo 11, commi 1, lettera h), e  3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall’articolo 36,  comma 4,  o  la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.

8.  Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chi, essendovi tenuto,  viola  i  divieti  di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

9.  Chiunque,  al  fine  di  trarne  profitto  per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento,  ovvero  qualsiasi  altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa  da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne  profitto  per  se o  per altri, falsifica o altera carte di credito  o  di  pagamento  o  qualsiasi  altro  documento analogo che abiliti  al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o   documenti  di  provenienza  illecita  o  comunque  falsificati  o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Notizia aggiornata al 29/12/2007

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