Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Testo: in vigore dal 14/01/2012
modificato da: L. 15/12/2011 N.217 Articolo 8
Art. 68 – Importazioni non soggette all’imposta.
Nota: Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.
Non sono soggette all’imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell’art. 8, nell’art. 8 bis, nonché nel secondo comma dell’art. 9 limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempre che’ ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;
c-bis) (lettera abrogata);
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
e) (lettera abrogata);
f) l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell’art. 2;
g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.
Articolo aggiornato al 17/10/2012