Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972
In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1
Articolo 71 – Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo – vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, e ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati (1).
Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell’art. 17.
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto Sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.
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(1) Per la Repubblica di San Marino vedasi il decreto 24 dicembre 1993.
Articolo aggiornato al 13/10/2011