Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986
In vigore dal 31 maggio 2010
Modificato da: Decreto – legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 38
Articolo 74 – Stato ed enti pubblici.
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell’attività’ commerciale:
a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.
Articolo aggiornato al 14/10/2011