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Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986

In vigore dal 31 maggio 2010
Modificato da: Decreto – legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 38 

Articolo 74 – Stato ed enti pubblici.

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell’attività’ commerciale:
a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

Articolo aggiornato al  14/10/2011

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