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Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

Art. 79 – Scomputo degli acconti.

1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 1 del decreto – legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L’importo da scomputare è calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Articolo aggiornato al  07/09/2010

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