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Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Testo: in vigore dal 17 gennaio 2012
Modificato da: Legge del 15/12/2012 n. 217 Articolo 8

Art. 8 – bis – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Nota: Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8. 1. La base imponibile delleSono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:

a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonchè le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita’ da diporto di cui alla legge. 11 febbraio 1971, n. 50;

a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;

e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b), e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonchè le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);

e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.

Articolo aggiornato al  17/01/2012

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