Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
Art. 91 – Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito.
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta;
b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.
Articolo aggiornato al 07/09/2010