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Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1 

Art. 91 – Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito.

1. Non concorrono alla formazione del reddito:

a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta;

b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;

c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;

d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

Articolo aggiornato al  07/09/2010

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