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Articolo 8 D.P.R 322 del 1998 – Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3 relativamente te alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1° febbraio ed il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all’articolo 19-bis2 del medesimo decreto. (Nel primo periodo le parole «31 maggio» sono state così sostituite alle precedenti «15 marzo» dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 1) del
DPR 14/10/1999, n. 542; il secondo periodo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 2) del medesimo D.P.R. 542/99 al precedente che si riporta: «La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di aprile da parte delle società ed enti e degli intermediari indicati nell’articolo 3, commi 2 e 3, ed entro il mese di settembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.»)

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle operazioni e dell’imposta e per l’effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l’amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente, sempre ché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell’anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1° gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica è effettuata
entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. b), del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta:
4. Le dichiarazioni di cui all’articolo 74-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre ché i relativi
termini di presentazione non siano ancora scaduti, sono presentate dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini di cui ai commi precedenti.)
[5. Per le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l’apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.] (Comma soppresso dall’art. 1, comma 6, lett. c), del DPR 14/10/1999, n. 542)

6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 (1), articolo 2, commi 7, 8 e 9 e all’articolo 3. 7. I soggetti di cui all’articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo aggiornato al  01/01/2010

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