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Circolare n. 17/E del 18 maggio 2006

Chiarimenti in relazione a problematiche interpretative in materia di dichiarazione dei redditi

Assistenza fiscale ai Caf

Con la circolare n. 17/E del 18/5/2006, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in relazione ad alcune problematiche rappresentate dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale, in materia di dichiarazione dei redditi. Tra le varie risposte, sono da segnalare, per l’innovativo orientamento con esse manifestato dall’Agenzia, quella in ordine alla imputazione del reddito dei fabbricati, in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o divorziato, e quella in tema di detrazione delle spese di assicurazione sostenute nell’interesse del familiare fiscalmente a carico che sia al contempo contraente e beneficiario dell’assicurazione.
Ma procediamo con ordine, passando in rassegna le problematiche trattate nel documento di prassi, raggruppandole per tipologia.

Assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o divorziato

In riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come le istruzioni ministeriali per la compilazione al modello 730/2006 sono state adeguate all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all’esito del procedimento di separazione personale (o di divorzio), non è idoneo a costituire un diritto reale d’uso o di abitazione a favore dell’assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere” (ex multis si confrontino Cassazione, sezione I civile, 19 settembre 2005, n. 18476; Cassazione, 8 aprile 2003, n. 5455; Cassazione, sezioni unite civili, 26 luglio 2002, n. 11096).
Ne discende che al coniuge assegnatario della casa familiare, che non sia comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento, contrariamente a quanto sostenuto prima e riportato nelle istruzioni allegate al modello 730/2005, non può essere imputato il relativo reddito fondiario, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Tuir, in base al quale i redditi fondiari sono imponibili in capo a chi ha il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale e quindi, nel caso di specie, in capo al coniuge proprietario.

Spese sanitarie

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, purché prescritte da un medico.

Alla stessa stregua l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese per prestazioni chiropratiche, se prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come illustrato con la circolare n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri appositamente autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

In ordine alle spese per l’acquisto di pannoloni per incontinenti, anche in supermercati, è stato specificato che, in forza delle disposizioni del Dm n. 332 del 27 agosto 1999 emanato dal ministero della Sanità (in cui, all’allegato 1, tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale, vengono ricompresi, quali ausili per incontinenti, i pannoloni), le stesse sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir. Ai fini della documentazione giustificativa di tale spesa, fermo restando la sussistenza della prescrizione del medico, la circolare precisa che è necessaria idonea certificazione fiscale – ad esempio, lo scontrino fiscale – emessa dal rivenditore, che contenga la descrizione del prodotto acquistato. In alternativa alla prescrizione medica, peraltro, è stato chiarito che il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l’ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Mutuo per la costruzione dell’abitazione principale: spese per l’acquisto del terreno

L’articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto nell’articolo 13-bis (oggi articolo 15) del Tuir, il comma 1-ter, ai sensi del quale è ammessa la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (fino a concorrenza del suo ammontare) di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, derivanti da mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, entro il limite massimo di 2.582,28 euro. Tali contratti devono essere stipulati appositamente per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale n. 311 del 30/7/1999, recante le norme per l’individuazione delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che il dato letterale della norma del TUIR, che richiama unicamente il concetto di costruzione, e i principi affermati in materia dall’Amministrazione finanziaria (cfr punto n. 1 della circolare n. 17 del 3/5/2005 e le istruzioni ai modelli di dichiarazione), portano a concludere che non possa essere incluso nell’ambito di applicazione della norma anche l’acquisto del suolo su cui viene edificato il fabbricato Il concetto di costruzione deve, quindi, essere inteso in senso stretto ed è limitato ai soli interventi che, come chiarito nel decreto n. 311 del 1999, sono realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi i lavori.
Di conseguenza, non potranno essere detratti gli interessi pagati in relazione alla parte di mutuo destinata all’acquisto del terreno.

Mutuo contratto da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale: limiti alla detrazione

Riguardo a tale problematica è stato chiarito che risulta ininfluente la ripartizione della proprietà dell’immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto. Il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può, pertanto, detrarre, nei limiti previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir, il 19 per cento di tutti gli interessi pagati (e non solo del 50 per cento degli stessi).
E’ stato precisato, inoltre, che nella fattispecie, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell’immobile, necessaria – così come evidenziato dalla circolare n. 15 del 20/04/2005 – per la corretta detrazione degli interessi passivi, si può considerare l’intero prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile quale risulta dall’atto di acquisto.

Detrazione delle spese di assicurazione sostenute nell’interesse del familiare fiscalmente a carico

Su tale detrazione, contemplata dall’articolo 15, comma 1, lettera f), del TUIR, si registra il nuovo orientamento dell’Agenzia delle entrate, di cui gli uffici dovranno tenere conto, soprattutto in sede di controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr n. 600/73.
La norma del Tuir citata comprende, tra gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19 per cento, i premi pagati per assicurazioni aventi a oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recesso dal contratto.
Il comma 2 dello stesso articolo 15 stabilisce che la detrazione in questione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo sul quale calcolare la detrazione, pari a 1.291,14 euro.
In proposito, a parziale modifica del precedente orientamento manifestato con la circolare n. 15 del 2005, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Tuir, la detrazione per i premi assicurativi spetta anche nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico del contribuente risulti, oltre che in qualità di assicurato, anche come contraente, posto che, in tal caso, l’onere economico è sopportato dal contribuente.
Si dà, così, opportunamente rilievo al profilo sostanziale piuttosto che a quello formale, essendo palese che, in caso di premi assicurativi pagati in favore di familiari a carico, il relativo onere resta comunque a carico del contribuente dichiarante, sia quando il familiare a carico figuri solo come beneficiario, sia nel caso in cui lo stesso familiare sia anche contraente.

Deducibilità dei contributi obbligatori versati all’Onaosi

L’articolo 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha reso obbligatorio il contributo versato dai sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari all’Opera nazionale per l’assistenza degli orfani di sanitari italiani (Onaosi). In considerazione di ciò, l’Agenzia delle entrate ha specificato che tali contributi rientrano nella previsione dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir e, pertanto, sono deducibili dal reddito complessivo.

Deduzione relativa alle spese per l’assistenza di soggetti non autosufficienti – prestazione resa da cooperative di servizio

In merito a tale fattispecie, l’Agenzia ha chiarito che, anche nel caso in cui l’assistenza sia resa per mezzo di una cooperativa di servizi, è possibile riconoscere la deduzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 12 del Tuir, poiché il tenore letterale della norma non consente di circoscrivere alle sole persone fisiche l’ambito di applicazione della stessa. In tal caso, la documentazione fiscale giustificativa della spesa deve essere rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza e dovrà contenere, oltre agli estremi identificativi del soggetto che effettua il pagamento (ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta) e della cooperativa stessa, la specifica concernente la natura del servizio reso.

Articolo aggiornato al  07/06/2006

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