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L’aumento di capitale sociale successivo alla costituzione della società costituisce una modificazione dello Statuto che, per regola generale, è di competenza dell’assemblea dei soci in sede straordinaria (Art. 2365 del codice civile). Il codice civile (Art. 2443 del codice civile, aumento del capitale sociale a pagamento) contempla tuttavia delle eccezioni, infatti lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società al registro imprese o da quella della delibera assembleare di delega. In quest’ultimo caso la volontà della società di procedere all’aumento di capitale è costituita dalla delibera del consiglio di amministrazione che per tanto deve essere contenuta in verbale redatto da un notaio.

In premessa è necessario ricordare che l’aumento di capitale può essere reale (o a pagamento) oppure nominale (o gratuito). Nel primo caso si avrà un incremento sia del nominale che del patrimonio per effetto di nuovi conferimenti, mentre nel secondo l’incremento è solo nominale.

La disciplina dell’aumento reale

Mediante aumento reale di capitale la società intraprende una raccolta di nuovi mezzi per l’esercizio dell’impresa, pertanto è prevista specifica disciplina dettata al fine di tutelare gli interessi e i diritti di tutte le parti coinvolte.

Non è consentito eseguire un aumento del capitale fino a che le azioni o quote precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

La deliberazione di aumento deve fissare il termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta, entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte.

Avvenuta la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, entro 30 giorni gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.

Per i conferimenti in sede di aumento di capitale vale la stessa disciplina stabilita per i conferimenti al momento della costituzione:

  • I conferimenti non possono essere complessivamente inferiori all’aumento di capitale deliberato;
  • All’atto della sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro, tuttavia direttamente alla società e non presso una banca;
  • Se le azioni sono emesse con sovrapprezzo, questo deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione.

Ad ogni socio preesistente spetta il diritto d’opzione ovvero il diritto di essere preferito ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento di capitale a pagamento, cosicché venga tutelata la facoltà di mantenere inalterata la proporzione con cui ciascun socio partecipa al capitale ed al patrimonio della società.

Con decisione unanime i soci possono rinunciare al termine di trenta giorni previsto per l’esercizio del diritto di opzione. Ciò consente, come accade frequentemente, che l’aumento sia integralmente sottoscritto contestualmente alla delibera anche quando i soci ante incremento non vogliano o non possano concorrere all’aumento del capitale sociale.

Nelle società per azioni, in ragione di un concreto interesse per la società prevalente all’interesse individuale dei soci, può essere escluso il diritto d’opzione; in particolare:

  • È escluso per legge quando le azioni sono liberate mediante conferimento in natura.
  • Può essere escluso o limitato quando l’interesse della società lo esige.
  • Può essere escluso quando le azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.

Per ridimensionare il pregiudizio patrimoniale dei soci esistenti, la norma (Art. 2441, comma 6 del codice civile) impone che le nuove azioni vengano emesse ad un prezzo pari al loro valore corrente (e non al valore nominale).

Gli amministratori inoltre devono predisporre apposita relazione (comunicata all’organo di controllo 30 gg. prima di quello fissato per l’assemblea) che illustri specificatamente le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione e le modalità di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Nelle s.r.l. la legge non prevede alcuna deroga al diritto d’opzione dei soci, tuttavia è consentito prevedere  nello statuto o nell’atto costitutivo la possibilità di offrire quote di capitale di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso e la decisione di aumento di capitale deve prevedere l’eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro cui può essere esercitato il diritto di sottoscrizione.

Adempimenti del sindaco unico o del collegio sindacale in caso di aumenti di capitale a pagamento

L’aumento di capitale sociale costituisce una tra le fattispecie di operazioni di gestione straordinaria per la quale il sindaco unico o il collegio sindacale, laddove ne sia prevista la nomina, oltre alla vigilanza sul rispetto del principio di corretta amministrazione e sull’osservanza della legge e dello statuto sono chiamati a svolgere un particolare ruolo di sorveglianza della regolarità.

Nello specifico caso di aumento reale di capitale ed in particolar modo nell’ipotesi di esclusione del diritto di opzione, all’organo di controllo spetta il delicato compito di accertare la congruità delle determinazioni degli amministratori in ogni passaggio dell’operazione.

Di seguito si individua un elenco di punti che il sindaco unico o il collegio sindacale devono necessariamente seguire nello svolgimento del proprio compito di vigilanza attribuito dalla legge:

  • Verificare che le azioni precedentemente emesse siano state tutte interamente liberate ovvero nelle s.r.l. che i conferimenti precedenti siano stati integralmente eseguiti.
  • Verificare che l’assemblea straordinaria sia stata correttamente convocata e sia idonea a deliberare ovvero che l’organo amministrativo sia autorizzato a procedere all’aumento di capitale in virtù di specifica delega conforme alla legge ed allo statuto.
  • Verificare che l’offerta di opzione ai soci sia depositata presso il registro imprese e contestualmente resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet della società, o in mancanza presso la sede sociale.
  • In caso di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, accertare il deposito della relazione degli amministratori nei termini previsti e rilasciare apposito parere (Norma 10.1, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, versione aggiornata alla data del 12/01/2021) sulla congruità del prezzo di emissione, che deve essere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l’assemblea.
  • Verificare, nel caso in cui l’aumento di capitale sociale sia attuato con conferimenti in denaro, che al momento della sottoscrizione venga versato almeno il 25% del valore nominale (salvo maggiore importo stabilito dalla delibera) e l’intero sovrapprezzo.
  • Verificare, nel caso di conferimenti di beni in natura e di crediti, che sia stata predisposta la perizia giurata di stima redatta da un esperto (nominato dal tribunale in caso di S.p.a.).
  • Verificare l’iscrizione entro 30 giorni presso il registro delle imprese della delibera.
  • Nelle S.p.a., verificare che gli amministratori nel termine di 180 giorni dall’iscrizione della delibera controllino le valutazioni contenute nella relazione dell’esperto e , se sussistono fondati motivi, procedere alla revisione della stima.

Dott. Marco T.

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