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Auto e fisco – 1

Classificazione dei veicoli. Principali forme di approvvigionamento da parte di imprese e professionisti

1. PREMESSA

Il possesso di veicoli per le imprese e gli esercenti arti e professioni, a differenza di quanto accade per i privati cittadini, ha, da punto di vista fiscale, notevoli implicazioni.
Basti pensare alla possibilità concessa alle imprese e ai professionisti di ammortizzare parte del costo di acquisto del veicolo o di dedurre, totalmente o in parte, i costi di gestione.

La disciplina fiscale (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva) degli autoveicoli delle aziende e dei professionisti è contenuta, principalmente, nelle seguenti disposizioni:

articoli 102 e 164 del Dpr n. 917/1986, per le imposte sui redditi
articolo 19-bis 1, comma 1, lettere a), c) e d), Dpr n. 633/1972, per l’Iva.

Va, però, subito chiarito che i veicoli (in particolare, le autovetture e i motocicli), per il legislatore fiscale rappresentano, per definizione, salvo specifici casi, beni a uso “promiscuo”, pur trattandosi di beni strumentali per l’esercizio dell’impresa o della professione.
Ciò trova spiegazione nella considerazione che gli autoveicoli e i motocicli, per la loro natura intrinseca di mezzi di locomozione, possono essere utilizzati non esclusivamente per fini strumentali, ma anche per fini privati.

Tale presupposto giustifica la ratio delle disposizioni in materia di imposte dirette che consentono la deducibilità (rectius “l’ammortamento”) delle spese e degli altri costi relativi agli autoveicoli e ai motocicli entro determinati limiti e di quelle in materia di Iva che limitano la detrazione dell’imposta sull’acquisto degli stessi.
Come accennato, i predetti limiti non sono, però, generalizzati in quanto, come si vedrà di seguito, le norme prevedono alcune specifici casi di deducibilità totale.

Di seguito, dopo una breve classificazione dei veicoli e delle modalità di acquisto degli stessi, si analizzerà il trattamento fiscale, sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette, a seconda del tipo di contratto posto in essere (acquisto, leasing, noleggio, eccetera).

2. CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

In linea generale, per identificare il concetto di “autoveicolo”, le disposizioni fiscali fanno riferimento alle norme contenute nel codice della strada.
Infatti, l’articolo 164 del Dpr n. 917/1986 richiama le “autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”, mentre l’articolo 19-bis 1 del Dpr n. 633/1972 si riferisce agli “autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici”.

Pertanto, occorre, innanzitutto, rifarsi all’articolo 46 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (“codice della strada”).
Tale norma stabilisce che con il termine “veicoli” si intendono “tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo”.
La stessa disposizione prosegue escludendo dalla definizione di veicolo tutte quelle macchine per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superino i limiti stabiliti da apposite norme.

La classificazione dei veicoli, inoltre, è contenuta nell’articolo 47 dello stesso decreto che li elenca nel seguente modo:

  1. veicoli a braccia
  2. veicoli a trazione animale
  3. velocipedi
  4. slitte
  5. ciclomotori
  6. motoveicoli
  7. autoveicoli
  8. filoveicoli
  9. rimorchi
  10. macchine agricole
  11. macchine operatrici
  12. veicoli con caratteristiche atipiche.

Degli autoveicoli, invece, si occupa l’articolo 54 del codice della strada (richiamato, in parte, come detto, dalle norme fiscali) che li definisce come “veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli” e li distingue in:

  1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
  2. autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente
  3. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente
  4. autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse
  5. trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi
  6.  autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
  7. autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio
  8.  autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice
  9. autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio
  10.  autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata
  11.  autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente
  12.  mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.

3. PRINCIPALI FORME DI APPROVVIGIONAMENTO DEI VEICOLI DA PARTE DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI

Per analizzare pienamente gli aspetti fiscali dei veicoli delle imprese, è utile descrivere brevemente le forme commerciali attualmente disponibili sul mercato.
Infatti, accanto alle tradizionali forme di acquisto (acquisto in contanti o rateale, leasing o noleggio), il mercato delle auto aziendali, negli ultimi tempi, si è arricchito di nuove formule (tra cui si citano il car sharing, il full renting e l’administrative fleet management), che permettono una maggiore flessibilità ed economicità nella gestione delle flotte aziendali.
Comprendendo le particolarità delle suddette formule di approvvigionamento, si è in grado di analizzarne anche le ricadute in termini fiscali e i connessi vantaggi e svantaggi.
Volendo sintetizzare, le principali forme commerciali che il mercato automobilistico attualmente propone sono le seguenti:
– acquisto
– leasing
– noleggio classico o a lungo termine.

Accanto a queste modalità, come accennato, negli ultimi tempi se ne stanno affermando altre più innovative, tra cui si segnala il car sharing e l’administrative fleet management.
In particolare, l’innovativa formula del car sharing (detta anche “auto in multiproprietà”) consiste nel mettere un gruppo di vetture a disposizione delle persone che hanno sottoscritto la quota di partecipazione e che, previa prenotazione, le possono utilizzare quando vogliono, pagando solo l’impiego reale.
In altre parole, con il car sharing si compra l’uso effettivo del mezzo anziché il mezzo stesso.
I veicoli, in genere, sono gestiti da una centrale operativa che coordina le richieste e si occupa della fatturazione delle spese.

Invece, l’administrative fleet management consiste in una “esternalizzazione” della gestione della flotta aziendale.
In sostanza, utilizzando tale formula contrattuale l’azienda delega a soggetti esterni:

l’ottimizzazione delle procedure di acquisto, leasing o noleggio delle flotte
la gestione del parco auto
la gestione di tutti gli aspetti amministrativi e contabili legati ai veicoli (fatturazione, multe, eccetera).

Articolo aggiornato al 03/07/2006

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