Noleggio: disciplina ai fini delle imposte sui redditi, disciplina ai fini Iva
6 NOLEGGIO
Il noleggio (con o senza conducente) si colloca a metà strada tra l’acquisto o il leasing del veicolo. Dal punto di vista civilistico, il contratto di noleggio con conducente viene definito dall’articolo 1678 del codice civile il quale afferma che “con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Al contrario, nel caso di noleggio senza conducente, si realizza un contratto di locazione di bene mobile che ha a oggetto la messa a disposizione del bene.
6.1 Noleggio a lungo termine (renting)
Una particolare forma di noleggio è costituita dal noleggio a lungo termine (detto anche renting).
Si tratta di una formula contrattuale che si rivolge alle aziende, ai liberi professionisti e alle Pubbliche amministrazioni e che prevede il noleggio della flotta auto necessaria per un certo periodo di tempo che oscilla da un numero minimo a un numero massimo di mesi.
Il renting si rivela idoneo per la gestione del parco auto, anche e soprattutto se di dimensioni contenute, in quanto si eliminano le incombenze connesse alla proprietà dei veicoli.
Il canone mensile fisso viene generalmente determinato sulla base del modello di auto, del chilometraggio annuale e del periodo di durata del contratto.
Una ulteriore formula di noleggio a lungo termine è quello omni comprensivo (detto renting full service) che ha, in più, una serie di servizi aggiuntivi.
Nel canone, infatti, è compresa una serie di costi, che vanno dal bollo all’assicurazione dalla manutenzione ordinaria al servizio di soccorso stradale, che incidono sul portafoglio.
In genere, alcuni tra i servizi più comuni che le aziende del settore propongono sono:
gestione dell’ordine dell’autoveicolo, anche presso un concessionario scelto dal cliente
copertura e gestione assicurativa
bollo auto, tagliandi periodici, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambi gomme, eccetera
auto sostitutiva ed assistenza stradale
gestione multe.
6.2 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
6.2.1 Noleggio “classico”
Anche per il noleggio, dal punto di vista fiscale, trova applicazione l’articolo 164 del Tuir.
In particolare, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 164, dispone che non si tiene conto dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede:
3.615,20 euro, per le autovetture e gli autocaravan
774,69 euro, per i motocicli
413,17 euro, per i ciclomotori.
Pertanto, in caso di locazione o noleggio del veicolo, i relativi canoni sono riconosciuti ai fini fiscali in misura non superiore ai limiti sopra indicati.
Si fa presente, inoltre, che analogamente ai contratti di locazione finanziaria, anche nelle ipotesi di stipula di contratti di locazione o di noleggio, il costo fiscalmente rilevante deve essere ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l’anno.
Da ultimo, va ricordato che i limiti entro i quali rilevano i costi sostenuti per la stipula di contratti di locazione e di noleggio possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Attività produttive.
6.2.2 Full renting service
Con la circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E l’Amministrazione finanziaria si è espressa sul trattamento tributario da riservare ai canoni corrisposti nelle ipotesi di stipula dei cosiddetti contratti di noleggio full service.
Come già ampiamente descritto, i contratti di noleggio full service sono dei contratti misti, nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula.
Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato.
Pertanto, la corresponsione del canone periodico è comprensiva anche delle prestazioni accessorie, quali, ad esempio, manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell’autovettura in caso di guasto, oltre che dell’ammortamento dell’autovettura data in noleggio.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, al fine di assicurare un equo trattamento per i costi sostenuti per l’utilizzo dei veicoli a motore, indipendentemente dalla natura del contratto a tal fine stipulato, il limite stabilito dal legislatore (3.615,20, 774,69 o 413,17 euro) nelle ipotesi di stipula di contratti di noleggio full service, deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie.
La predetta circolare chiarisce che “a tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto un unico limite di deducibilità delle spese per la locazione e per il noleggio. Pertanto, la ratio della norma è di consentire identiche deduzioni a fronte di identiche prestazioni derivanti dai due tipi di contratti. E’ di tutta evidenza, pertanto, che qualora da uno dei due contratti (nel caso di specie il noleggio) scaturiscono prestazioni aggiuntive rispetto a quelle proprie della locazione, ne conseguirà, se le stesse sono inerenti all’attività esercitata, la loro deduzione secondo le regole previste dalle diverse disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi”.
A tal fine, nell’ipotesi di noleggio full service di un’autovettura deve essere specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce.
In mancanza di siffatta indicazione, la tariffa corrisposta deve essere considerata unitariamente e rileva per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore.
Allo scopo di evitare manovre elusive tese a operare una sperequazione tra la parte di costo attribuito al noleggio dell’autovettura e quella che fa riferimento alle prestazioni accessorie garantite dal locatore con il noleggio full service, un criterio idoneo di ripartizione può essere rappresentato dal riferimento ai listini che riportano le tariffe mediamente praticate per i veicoli della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo più prossimi relative ai contratti di noleggio o di locazione che non prevedono le suddette prestazioni accessorie.
Occorre, in altre parole, riferirsi al valore normale, così come definito dall’articolo 9, comma 4, del Dpr n. 917/1986.
6.3 Disciplina ai fini Iva
In materia di Iva, per il noleggio valgono le stesse regole descritte in caso di leasing.
Infatti, l’articolo 16 del Dpr n. 633/1972, richiamato dall’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), dello stesso decreto (norma che delinea l’indetraibilità dell’Iva), si riferisce anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di noleggio.
Pertanto, è indetraibile, nel limite dell’85 per cento (50 per cento se si tratta di mezzi a combustione interna), l’Iva relativa ai contratti di noleggio aventi a oggetto i veicoli menzionati dall’articolo 19-bis che, non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e non siano adibiti a uso pubblico.
6.3.1 Noleggio con conducente
Relativamente alle prestazioni di noleggio con conducente (che, come già detto, a livello civilistico, è equiparato al contratto di trasporto) l’Amministrazione finanziaria si è espressa confermando l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento, mentre sono esenti le prestazioni di trasporto effettuate con i taxi (vedi, a tal proposito, la circolare 14 gennaio 1998, n.7/E).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 19-bis 1, lettera e), del Dpr n. 633/1972, salvo che tale attività costituisca l’oggetto dell’attività d’impresa, non è possibile, per il committente, poter detrarre l’Iva su tali servizi.
News aggiornata al 27/05/2005