Bonus Imprese, Plafond IVA, DURC, ETS – Ep.09 del 21/02/2023
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Credito d’imposta Autotrasportatori
Andiamo a fare una carrellata innanzitutto di quelle che sono le misure che sono state adottate dal governo per quanto riguarda il credito d’imposta autotrasportatori per l’acquisto di GNL, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio il DM 22 dicembre del 2022. Sostanzialmente si tratta di un decreto attuativo relativo al credito d’imposta per gli autotrasportatori per l’acquisto appunto di GNL, e per mitigare quelli che sono gli effetti derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gas naturale liquefatto.
Ecco che questo decreto stabilisce le modalità per l’attuazione del credito d’imposta questo molto straordinario sotto forma di credito d’imposta per gli autotrasportatori. I soggetti beneficiari del credito sono solo coloro che hanno sede legale in Italia, o stabile organizzazione in Italia, che siano iscritti al R.E.N. e che sono iscritti all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, devono esercitare anche l’attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi.
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute dal primo febbraio 2022 a tutto il 2022 al netto dell’IVA per l’acquisto di gas naturale liquefatto che è necessario per la trazione dei mezzi. Tra l’altro, il costo ammissibile rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall’impresa presso i fornitori appunto esterni in qualità di consumatore finale.
Tra l’altro può essere fatta in stanza telematica all’Agenzia delle Dogane, la quale poi manderà l’elenco dei soggetti richiedenti all’agenzia delle Entrate la quale controllerà se in H24 telematico viene compensato solo l’importo riconosciuto.
Le verifiche e controlli verranno fatte congiuntamente dal Ministero dei Trasporti e grazie all’aiuto dell’Agenzia Entrate dell’Agenzia delle Dogane.
Entra in vigore dopo l’autorizzazione comunitaria, questo nuovo credito d’imposta che troveremo probabilmente nel quadro RU ed è anche del quadro RS del modello reddituale del 2023.
DDL Riforma Incentivi alle Imprese
Un’altra novità sicuramente importante è quella che si discuterà questi giorni, la verifica del testo di legge per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese che appunto approda in Consiglio dei Ministri.
Èra una prerogativa del governo Draghi che, ma che oggi con il governo Meloni e dopo la caduta dell’esecutivo appunto, prima è stata accantonato insieme alla Riforma fiscale poi viene ripreso ora perché l’obiettivo di questo DDL è quello di andare verso una semplificazione degli incentivi e come previsto dal PNRR, procedere a una riduzione di quelli che sono gli oneri per le imprese e una semplificazione, una velocizzazione delle procedure amministrative per accedere alle agevolazioni e quindi garantendo anche la certezza dei tempi alle imprese degli Ufficiali.
È prevista anche l’introduzione di una serie di tecnologie gestionali innovative per rendere interoperabili i dati e funzionali a evitare poi la duplicazione, la sovrapposizione degli interventi previsti, e appunto il sito incentivi.gov.it è dedicato proprio agli incentivi del PNRR, una piattaforma che è stata proprio realizzata per questo scopo e quindi è possibile, accedendo al sito, verificare tutte le misure di incentivo dei programmi che sono oggi aperti e anche chiusi.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore di questo DDL, il governo dovrà poi adottare particolari decreti legislativi per attuare appunto questa riforma.
UE e plafond IVA
Ricordiamo poi la sentenza 36852 del 15 dicembre, che riguarda la mancata prova dell’esistenza della controparte UE per il plafond IVA
Cosa ci dice questa sentenza? Grava sul fornitore che effettua accessori intracomunitarie l’onere di provare la sussistenza del cessionario comunitario, dovendo proprio a tal fine adottare un comportamento scrupoloso.
In mancanza di questa verifica si rischia il venir meno anche dello status di esportatore abituale, con le conseguenze ai fini IVA che conosciamo.
I chiarimenti della Corte di Cassazione con questa sentenza del 15 dicembre sono questi e quindi i giudici di Piazza Cavour che cosa ci dicono, che appunto i presupposti per qualificare un’operazione come comunicare e maturare il diritto al plafond IVA sono 5 in particolare:
Il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni.
Il trasferimento deve essere a carattere oneroso.
Va accertata la natura comunitaria dei beni stessi che sono oggetto della transazione o dell’immissione libera pratica nella Comunità Europea.
Entrambe le parti devono essere identificate e finiva nell’Unione Europea.
I beni devono essere effettivamente movimentati da uno Stato membro all’altro.
L’onere probatorio relativo a questi requisiti grava sulla parte privata che vuole fruire del regime di non imponibilità, dato che si tratta appunto di una deroga al principio generale di applicazione dell’imposta, questo dice la sentenza.
ETS: esenzione imposta di bollo ad ampio raggio
Ricordiamo per il terzo settore: la risposta all’interpello 219 del 21 febbraio 2023, le previsioni di esenzione dall’imposta di bollo che è riconosciuta agli enti del terzo settore si estende anche agli atti e ai provvedimenti dei procedimenti arbitrali, per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta. Quindi, l’agenzia Entrate si esprime in questo modo con un interpello 219.
Era una società di mutuo soccorso che è appunto richiedeva iscritta nel RUNTS, che richiedeva appunto se applicati delle esenzioni.
E dice l’agenzia: in base all’articolo 20 della tariffa delle imposte registro di bollo, in materia di procedimenti arbitrali, per gli atti provvedimenti agli stessi riconducibili, l’applicazione della imposta di bollo opera nella misura di 16 euro per foglio. Detto questo, però, il codice del terzo settore, l’articolo 82 comma 5, quindi il decreto legislativo 17 del 2017, prevede che gli atti documenti e Le istanze dei contratti, le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni, e ogni altro documento cartaceo, informatico e in qualunque modo denominato, relativi al terzo settore, l’esenzione dell’imposta di bollo è confermata. E quindi, l’agenzia ritiene che in questa estensione, questa esenzione possa estendersi anche per appunto eventualmente gli altri provvedimenti dei procedimenti arbitrali.
Rottamazione quater e DURC
Ricordiamo, poi, quanto l’INAIL ha specificato in tema di rottamazione quater. Sappiamo che la rottamazione quarter è stata prevista dalla manovra del 2023. L’articolo 1, commi da 231 a 252, prevede la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione che vanno dal 2000 al 30 giugno 2022.
Ora, con la presentazione dell’istanza che deve avvenire entro 30 Aprile, si ha la sospensione dei termini di prescrizione di decadenza rispetto al carico che è oggetto di definizione e sospender fino alla scadenza della prima unica rata da versare. Quindi fino a luglio, gli obblighi di pagamento che derivano da queste direzioni e che sono in essere alla data di presentazione dell’istanza. Inibisce quindi anche l’iscrizione a fermi amministrativi di ipoteche, salvo quelle già iscritte.
E in merito al rilascio del Durc, il comma 240 ci dice che di fatto, ai fini del rilascio del documento di regolarità contributiva, si applica la disposizione all’articolo 54 del DL 50 2017. Cioè, il rilascio del Durc avviene a seguito della presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione quater che viene fatta sempre entro il 30 Aprile 2023 e quindi prima si presenterà l’istanza e prima potrà il soggetto ottenere il rilascio del Durc. Naturalmente questo vale sia per partecipare eventualmente a procedure di appalto di opere e servizi e forniture, che per lavori privati nell’edilizia.
Il rilascio avviene sempre se ricorrono gli altri requisiti di regolarità. Ovviamente, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una rata di quelle previste dalla rottamazione quater, in cui è relazionato il pagamento (ricordiamo essere il 10% e il 10% entro il 2023 e poi in altre 16 rate con cadenza trimestrale negli anni successivi), i Durc sono annullati dagli enti preposti alla verifica. Quindi, l’agente della discussione comunica agli enti il regolare versamento delle rate e, a quel punto, viene rilasciato il Durc, quindi la prima volta in seguito alla presentazione dell’istanza di rottamazione Quarter.
Viene revocato il DURC alla decadenza dalla rottamazione delle cartelle. L’INAIL, sul rilascio del Durc connesso alla presentazione dell’istanza di rottamazione, ha precisato, con alcune indicazioni operative che sono fornite appunto alle sedi territoriali, che il rilascio del Durc rispetto all’annullamento delle cartelle fino a €1000 è confermato. Cioè, in assenza di altri debiti, la regolarità contributiva viene attestata a coloro che hanno carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 che sono delle mini-cartelle sotto i 1000 euro al primo gennaio del 2023, quindi non devono risultare da questi certificati unico dei debiti perché sono stati appunto stralciati. Una volta trasmessa l’istanza per la rottamazione quater, l’impresa può ottenere il DURC. L’INAIL dice che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate o di una rata della rottamazione quarter, attenzione perché viene annullato/revocato il DURC.
In sostanza, gli effetti delle due misure, che sono quelle dello stralcio delle mini-cartelle e della rottamazione quater, possono essere riassunti in questo modo. Quindi, la regolarità e il DURC attestano anche eventualmente la regolarità contributiva laddove vengono stralciate le mini-cartelle.
Tassa concessione governativa
Ricordiamo che la tassa di concessione governativa come scadenza del 16 marzo 2023 è confermata anche per quest’anno, le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale concessione governativa, per la numerazione la bollatura dei libri dei Registri contabili e che quindi s.r.l. S.p.a. piuttosto che S.a.p.a che sono anche eventualmente fossero in liquidazione ordinaria o sottoposta a procedure concorsuali, se hanno la tenuta dei libri da vidimare, devono per forza appunto versare l’importo, sono escluse le società di capitali fallito in liquidazione giudiziale le cooperative di mutua assicurazioni consorzi che non hanno la forma di società consortili le società sportive dilettantistiche non devono versarla e così le imprese costituite in forma diversa come l’imprese individuali le società di persone gli enti non commerciali.
L’importo dovuto è quello di 309,87 euro se il capitale o il fondo di dotazione non supera al primo gennaio 516.456,90 mila euro e 516,46 euro se invece supera i 516.456,90 euro il capitale il codice tributo del 70 85 il periodo di riferimento del 2023 e quindi si versa il dolce 16 marzo l’obolo per tutte le società di capitali che abbiamo appunto elencato.
Non mi resta che ringraziarvi quindi per l’attenzione e vi auguro un buon lavoro.
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