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La legge di conversione n. 175/2022 del Decreto aiuti ter n. 144/2022 ha prorogato al 31 ottobre 2023, il termine previsto per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

L’articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, ha introdotto la possibilità, mediante una procedura di riversamento spontaneo, di regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura della Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.26 Bonus R&S Decreto Aiuti ter” su Spreaker.

PROCEDURA DI RIVERSAMENTO

La sanatoria riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione F24 fino al 22.10.2022. Tale procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto ovvero al 22 ottobre 2021.

La norma consente di sanare:

  • il calcolo di crediti su attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di R&S, ma comunque effettivamente svolte (non si possono sanare crediti derivanti da condotte fraudolente ad esempio derivanti da attività di R&S oggettivamente o soggettivamente simulate);
  • l’errata applicazione del comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme;
  • eventuali errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • eventuali errori nel calcolo della media storica di riferimento (2012-2013-2014).

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

La sanatoria è preclusa per il riversamento dei crediti già accertati con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

Sono esclusi coloro che hanno utilizzato il credito d’imposta in compensazione con condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

I possessori dei requisiti per accedere alla procedura di riversamento spontaneo dovranno presentare l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2023, termine prorogato dal decreto aiuti ter tramite modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta andranno specificati il periodo o i periodi d’imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.

DATE DI VERSAMENTO

Per accedere alla sanatoria occorre presentare all’Agenzia delle Entrate, la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, utilizzando l’apposito modello, approvato con Provvedimento del 01.06.2022 n. 188987, esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre 2023 (termine prorogato, in luogo del 30 settembre, dall’art. 38 del Decreto Aiuti Ter recentemente convertito in legge), e provvedere al versamento dell’importo della regolarizzazione, tramite modello F24 entro i seguenti termini, utilizzando i codici tributo approvati con risoluzione dell’Agenzia delle entrate e non è ammessa la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997:

  • in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2023,
  • oppure in tre rate annuali di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale (1,25%), da corrispondere entro:
    • il 16 dicembre 2023 la prima rata,
    • il 16 dicembre 2024 la seconda rata,
    • e il 16 dicembre 2025 la terza rata

Un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui non sia in contestazione il presupposto sostanziale (vale a dire l’effettivo sostenimento dei costi ai quali la normativa correla il diritto all’agevolazione fiscale) non può considerarsi “inesistente” ove il contribuente abbia omesso la compilazione del quadro RU della dichiarazione.

La mancata indicazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi non è in sé di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione. Al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021

Si tratta di una mera violazione formale che non determina la decadenza del credito, ove, appunto, non ne venga rilevata la oggettiva inesistenza.

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