➥ IL BLACK FRIDAY GBSOFTWARE È ARRIVATO Acquista il software INTEGRATO GB e avrai 3 omaggi esclusivi! Scopri subito di più »
GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Bonus transizione 5.0

Il piano di transizione 5.0 è istituito e regolato dall’art. 38 del D.l. del 2 marzo 2024,n. 19 (cosiddetto decreto PNRR quater) convertito con modificazioni dalla Legge del 29 aprile 2024. La normativa ha introdotto una misura di sostegno alle imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica.

La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito di imposta per i progetti di innovazione effettuati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi e strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge del11 dicembre 2016 n. 232, che permettono di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3%, o in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Credito d’imposta

Il credito di imposta non è cumulabile:

  • con il credito d’imposta per gli investimenti nella zona ZES unica del Mezzogiorno;
  • con il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0;

Trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.

Il riconoscimento del credito richiede specifici adempimenti, anche al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi sul fronte del risparmio energetico.

Il progetto di investimento

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone:

  1. nel caso in cui l’ultimo investimento abbi da oggetto beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 0216 n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art.109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  2. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di finire lavori dei medesimi beni;
  3. Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.

Beneficiari

Il credito di imposta potrà essere utilizzato da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico in cui operano;
  • dalle dimensioni aziendali;
  • dal regime contabile adottato per la determinazione del reddito di impresa.

La spettanza del credito d’imposta è subordinata:

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse dal beneficio le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, Regio Decreto n. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs n.14/2019, o dal codice della crisi d’impresa o dell’insolvenza, di cui al D.lgs 12 gennaio 2019 n.14, o da altre leggi speciali;
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

Gli investimenti agevolabili

Il credito d’imposta compete in relazione destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre.

Sono agevolabili con la misura Transizione 5.0 i progetti di investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017, avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, effettuati in:

  • beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato (c.d. “5+2 requisiti” laddove richiesti ovvero il requisito dell’interconnessione);
  • beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).

Sono, inoltre, agevolabili:

  • Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse e ricompresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • Le spese per attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, purché coerenti con il progetto di innovazione, nel limite del 10% dell’importo degli investimenti materiali e immateriali e dei beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, in ogni caso, entro il limite di 300 mila €.

Ai fini dell’individuazione degli investimenti agevolabili, permangono per la misura transizione 5.0. le medesime esclusioni dell’agevolazione transizione 4.0, disciplinate dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 all’articolo 1, comma 1053, secondo cui non risultano ammissibili:

  • veicoli ex art. 164, comma 1 del Tuir;
  • beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% ex D.M. 31.12.1988;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’Allegato 3 alla legge 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti se, ai sensi dell’art 5, comma 2, del DM “Transizione 5.0”: a) l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente; b) sono previsti meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.

Non sono in nessun caso agevolabili nell’ambito del Piano gli interventi che violino il principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH), come specificato dal comma 6 dell’articolo 38 e dal capitolo 4 della circolare operativa, pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Gli investimenti posso essere effettuati le seguenti modalità:

  • acquistati a titolo di proprietà;
  • in leasing.

Investimenti esclusi

Non sono agevolabili:

  1. gli investimenti destinati ad attività:
    • direttamente connesse ai combustibili fossili;
    • nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’Ue che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
    • connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
    • nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente;gli investimenti in beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
  2. gli investimenti in beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Procedura per accedere all’ agevolazione

L’impresa beneficiaria deve innanzitutto registrarsi, mediante spid, all’area clienti GSE e accedere al portale transazione 5.0. La procedura prevede procedura i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:

  1. Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto.Dovrà essere alleata anche la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
  2. Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla comunicazione preventiva.
  3. Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
  4. Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.
  5. Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
  6. Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Utilizzo credito

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Chiarimenti: faq sul sito GSE

Sul sito del GSE sono state aggiornate le faq relative al credito transazione 5.0 fornendo nuove indicazioni rispetto alle precedenti faq pubblicate a settembre 2024. Le faq sono in continuo aggiornamento sulla base delle richieste di chiarimento pervenute al GSE. Tra i chiarimenti rilevanti, è opportuno evidenziare la data di interconnessione dei beni 4.0 non può superare il 28 febbraio 2025. L’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai bei strumentali 4.0 facendo parte del progetto di innovazione. L’art.4 comma 1del DM del 24 luglio 2024 sancisce che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri dettati dal comma 4 del citato articolo. Pertanto, l’interconnessione non condiziona a data di completamento dell’investimento. L’interconnessione deve avvenire in tempo utile per poter essere comprovata da una perizia tecnica o dall’attestato di conformità, o per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore 300.000 euro all’autenticazione resa dal legale rappresentante. Si ricorda che la documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa telematicamente, con l’ulteriore richiesta, con il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” entro e non oltre il 28 febbraio 2026, mediante la piattaforma del GSE.

Non è richiesto il versamento di un acconto del 20% separato per ogni singolo investimento, ma è sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) ed almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione. Il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali ed a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione, qualora il progetto di investimento coinvolga più fornitori di beni strumentali 4.0 e vari fornitori per l’impianto di autoproduzione.

Il risparmio energetico deve essere comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento potrebbe essere inferiore al risparmio energetico comunicato in fase di prenotazione, ma sempre nei limiti delle percentuali minime previste. In caso di riduzione del risparmio energetico il credito viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento. Qualora la percentuale scenda al di sotto dei limite minimo richiesto dalla normativa, l’azienda deve rinunciare la richiesta per la misura Piano di transizione 5.0, ma ha la facoltà di accedere alla misura Transizione 4.0. Il risparmio energetico comunicato in fase di completamento sia superiore rispetto al risparmio energetico comunicato in fase iniziale il credito di imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito di imposta prenotato.

Nelle Faq è precisato che, in caso di intervento già completato, è necessario procedere alla prenotazione del credito mediante prenotazione ex ante, indicando che l’intervento è stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere alla comunicazione ex post.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

 

TAG bonus 5.0bonus transizione

Stampa la pagina Stampa la pagina


Il Black Friday GBsoftware è arrivato e le offerte sono incredibili