Dal 1 gennaio 2015 il meccanismo del Reverse Charge è stato esteso ad altre tipologie di operazioni riguardanti il settore edile, individuate dall’art.17 del Dpr 633/72, alla lettera a ter) del comma 6.
L’inversione contabile, o Reverse Charge, è una deviazione alla normale contribuzione dell’IVA che prevede che sia il committente di un servizio a pagare l’IVA direttamente al fornitore. Entrambi i soggetti devono essere passivi d’imposta: infatti non è possibile effettuare il Reverse Charge tra un’azienda e un privato. In Italia questa inversione contabile ha trovato il suo massimo ambito di applicazione nel mondo dell’edilizia. Il Reverse Charge ha come finalità principale quella di evitare che il destinatario del bene o servizio proceda alla detrazione dell’IVA senza che ci sia il contestuale pagamento della stessa da parte del venditore.
Reverse Charge
Il meccanismo del reverse charge è stato esteso:
- alle prestazioni di servizi di pulizia
- alle prestazioni di servizi di demolizione
- alle prestazioni di servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
L’obbligo dell’inversione contabile scatta quando l’operazione intercorre tra soggetti con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra indicati.
Le operazioni di pulizia per cui scatta l’obbligo di applicazione del reverse charge:
- pulizia di nuovi edifici post costruzione;
- pulizia a vapore, sabbiatura, e attività simili per pareti esterne di edifici;
- pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- servizi di disinfestazione.
Le operazioni di demolizione per cui scatta l’obbligo di applicazione del reverse charge:
- demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)
Le operazioni d’installazione d’impianti per cui scatta l’obbligo di applicazione del reverse charge:
- installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti elettronici (compresa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (compresa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
Servizi di completamento per cui scatta l’obbligo di applicazione del reverse charge:
- intonacatura e stuccatura;
- posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- rivestimento di pavimenti e di muri;
- tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- attività non specializzate di lavori edili – muratori (esclusa la costruzione);
- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Contabilità GB
Nel GB le registrazioni delle operazioni in reverse charge riguardanti le prestazioni di servizi di cui alla lettera a ter) del comma 6 dell’art. 17 del Tuir devono essere effettuate facendo attenzione all’utilizzo delle causali contabili e Iva, per avere un corretto riporto nella liquidazione e nella dichiarazione Iva.
Registrazione fattura di vendita per le operazioni d’installazione d’impianti: soggetto in regime ordinario IVA
Caso pratico – registrazione fattura di vendita riguardante prestazioni d’installazione impianti per cui si applica il meccanismo del reverse charge secondo quanto indicato nell’art.17, comma 6, lettera a ter), DPR 633/72.
Il cedente non ha applicato l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a ter) DPR 633/72”; l’importo totale del documento è pari a 300 euro.
Causale contabile: può essere utilizzata la causale generica “FV – fattura di vendita”
Causale Iva: deve essere utilizzata la causale “NA17 – Non imp.art.17, c.6, lett. a-ter)”
Nella liquidazione Iva non si genera un debito d’imposta poiché l’operazione è “non imponibile”.
Nella dichiarazione IVA e IVA base l’operazione sarà riportata nel rigo del quadro VE già dedicato all’indicazione delle operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lettera a ter).
Registrazione fattura di acquisto: soggetto in regime ordinario IVA
Caso pratico – registrazione fattura di acquisto per servizi d’installazione d’impianti per cui il venditore ha applicato quanto indicato nell’art.17, comma 6, lett.a ter): l’acquirente integra la fattura ricevuta, in cui non è stata applicata l’imposta ai sensi dell’ art. 17, comma 6, lettera a ter), DPR 633/72, con l’aliquota da applicare e la relativa imposta.
L’importo totale del documento ricevuto integrato con l’imposta è pari a 366,00 euro; l’IVA è pari quindi a euro 66,00 (aliquota 22%).
Causale Contabile: per registrare le fatture di acquisto GB propone la causale “FARC – Fattura acquisto Reverse Charge n.” che ha la proprietà “Reverse Charge” attiva, poiché al salvataggio della registrazione nel registro degli acquisti, in automatico, sarà eseguita l’annotazione nel registro delle vendite
Causali IVA: per registrare le fatture di acquisto in reverse charge per prestazioni per servizi di pulizia, demolizione, come nel caso indicato, deve essere utilizzata la causale 22AI – 22% Rev.Ch.ind(art.17,c.6,lett.a-ter)
Al salvataggio della registrazione dell’acquisto è prodotta in automatico l’annotazione nel registro delle vendite “Annotazioni” e il relativo giroconto IVA:
Ricordiamo anche in questo caso che per chi non volesse sfruttare l’automatismo proposto da GB è possibile utilizzare una causale contabile che non ha la proprietà “Reverse charge” attiva e registrare manualmente l’annotazione nel registro delle vendite. E’ comunque garantito il riporto nella dichiarazione IVA.
La registrazione principale avrà l’annotazione collegata:
Nella liquidazione, l’IVA che si riferisce all’annotazione fatta nel registro sezionale delle vendite, gestito con l’automatismo del software, è evidenziata nell’apposita sezione “Dettaglio Annotazioni”; per chi esegue manualmente la registrazione dell’annotazione nel registro delle vendite la registrazione è riportata nella sezione della liquidazione IVA “Dettaglio Vendite”.
Nella dichiarazione IVA e IVA base l’operazione sarà riportata nel rigo del quadro VJ già dedicato all’indicazione delle operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lettera a ter).
Le causali indicate si riferiscono ad operazioni effettuate nell’ambito del territorio nazionale.
Reverse charge: Quando si applica
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