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Gli immobili iscritti in bilancio come beni ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove siano oggetto di cessione, non concorrono alla determinazione del rapporto di pro-rata di detrazione IVA.

Ciò anche se in concreto gli immobili costituiscono oggetto dell’attività d’impresa in quanto destinati alla locazione.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.68 Cessioni di beni ammortizzabili escluse dalla formazione del pro-rata” su Spreaker.

Agenzia delle Entrate

La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 413 del 2023 lascia però qualche perplessità, cui potrà rimediare la legge delega fiscale: in base alle previsioni, il meccanismo del pro-rata verrà utilizzato esclusivamente per i beni ad uso promiscuo; diversamente, il contribuente potrà applicare prevalentemente il criterio di imputazione specifica.

I proventi della cessione dei beni immobili ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi non concorrono alla determinazione del rapporto di pro-rata. Ciò anche se in concreto gli immobili costituiscono oggetto dell’attività d’impresa in quanto destinati alla locazione.

L’agenzia delle entrate si è espressa sulla vicenda che riguardava un ente pubblico che cede nell’esercizio dell’attività d’impresa fabbricati abitativi e strumentali per natura destinati alla locazione. Nello specifico i proventi conseguiti a seguito della cessione sono stati esclusi dal calcolo del rapporto di pro-rata di detrazione ex art 19 bis comma 2 del DPR 633/1972.

Ciò in quanto per il calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto delle cessioni dei beni ammortizzabili. Nel caso in esame l’Ente pubblico ha considerato i predetti beni immobili quali beni ammortizzabili in base al principio contabile OIC 16.

Tuttavia, l’ente avrebbe voluto includere i proventi così realizzati nel calcolo della percentuale di detrazione in quanto la compravendita di tali cespiti rientra nell’attività d’impresa abitualmente esercitata.

L’Agenzia delle Entrate è però giunta ad una conclusione diversa vincolando la nozione di “beni ammortizzabili” ai fini IVA a quella delle imposte sui redditi.

Oggetto dell’interpello

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 agosto 2023, n. 413, ha chiarito che non concorrono alla formazione del pro-rata di detrazione IVA (ex art. 19-bis DPR n. 633/1972) le cessioni di fabbricati qualificati come “beni ammortizzabili” in base ai criteri stabiliti ai fini delle imposte dirette, diversi da quelli c.d. “merce” e da quelli “patrimoniali”.   Il caso esaminato è relativo a un ente pubblico di natura economica, che svolge il ruolo di gestore del patrimonio immobiliare affidato da una Regione, realizzando interventi di recupero, riqualificazione e nuova costruzione, acquisizione di immobili da destinare a edilizia residenziale pubblica e gestione del patrimonio pubblico residenziale. Nell’ambito di tale attività, l’ente nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021, ha perfezionato la cessione di oltre 750 immobili (quasi totalmente abitativi), realizzando un fatturato di oltre 90 milioni di euro, rappresentativo di una “percentuale significativa del volume d’affari”.  L’istante ha fatto presente che i fabbricati posseduti – sia abitativi che strumentali – sono stati allocati in bilancio fra le immobilizzazioni materiali ai sensi del principio contabile OIC 16 e sono stati ammortizzati. Così facendo, in aderenza alla lettera dell’art. 19-bis, comma 2, del DPR 633/72, detti beni sono stati esclusi dalla determinazione del pro rata di detrazione IVA.

Risposta dell’agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha confermato la tesi sostenuta dall’istante, rilevando come l’articolo 19-bis, comma 2, del DPR n. 633/1972, stabilisce che per il calcolo della percentuale di detrazione “non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili”. Venendo poi al caso di specie, l’Agenzia delle entrate, ha ribadito che ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione devono essere escludersi i “beni ammortizzabili”, così come definiti dalla disciplina relativa alle imposte sui redditi.

La legge delega fiscale

In ogni caso la legge delega avente ad oggetto la riforma fiscale (legge n. 111/2023) è destinata ad incidere sulle fattispecie analoghe a quella esaminata dall’istanza di interpello. Infatti, il meccanismo del pro-rata dovrebbe essere destinato ad essere utilizzato esclusivamente per i beni ad uso promiscuo. Diversamente, il contribuente potrà applicare prevalentemente il criterio di imputazione specifica.

Potrà così verificare quali beni e servizi siano effettivamente destinati all’esercizio dell’attività esente o che non attribuisce il diritto alla detrazione e, di conseguenza, non considerare detraibile l’IVA assolta sull’acquisto dei predetti beni e servizi.

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