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Nei precedenti articoli abbiamo analizzato il reverse charge con fornitore estero e alcuni casi di reverse charge con fornitore italiano.

In relazione al reverse charge interno ci siamo soffermati sul reverse nell’ edilizia, sul reverse nella cessione degli immobili e sul reverse nella cessione di rottami e pallets.

Reverse Charge: quando si applica – ultima parte

Abbiamo fatto riferimento all’ art. 17 dpr 633/72 in cui al comma 1 dell’ art. 17 viene evidenziata la regola generale secondo la quale l’iva è dovuta dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Abbiamo evidenziato che:

  • il secondo comma prevede, in deroga al primo comma, per alcune tipologie di operazioni, che l’imposta sia dovuta dal cessionario/committente se soggetto iva al posto del soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  • che quanto sopra significa che il soggetto passivo cessionario deve emettere autofattura o integrare, applicando l’iva, la fattura emessa dal soggetto cedente senza iva e deve annotare l’autofattura o la fattura integrata anche nel registro iva vendite, oltre che nel registro iva acquisti, entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Nel presente articolo ci soffermeremo sul caso di reverse interno rappresentato dalla cessione di:

  1. cellulari, pc, microprocessori, tablet
  2. gas ed energia elettrica

1) Cessione di cellulari, tablet, microprocessori

Dal punto di vista SOGGETTIVO: il reverse charge si applica alle cessioni nella fase che precede il commercio al dettaglio, pertanto sono escluse dal reverse le cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali. Per questo sono escluse dal reverse le cessioni effettuate dai commercianti al minuto.

Dal punto di vista OGGETTIVO: come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in precedenti interventi (circolare n. 59/E del 2010; risoluzione n. 36/E del 2011; circolare n. 21/E del 2016) ai fini dell’individuazione dei beni non rileva la denominazione “commerciale” ma la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le medesime caratteristiche tecniche e il medesimo codice di Nomenclatura Combinata (NC).

In proposito, sono stati individuati quindi i seguenti:

  • console da gioco: NC 9504 50 00;
  • tablet PC: NC 8471 30 00;
  • laptop: NC 8471 30 00.

2) Cessione settore energetico

(art. 17-comma 6 lett- d-quater)

Con riferimento alla cessione nel settore energetico tratteremo la lettera d-quater e precisamente la cessione di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore. Cosa si intende per soggetto passivo rivenditore di gas o energia? Si intende un soggetto passivo per cui i relativi acquisti di gas ed energia sono destinati alla rivendita e la destinazione al consumo personale è trascurabile.

Inoltre, con la risposta all’ interpello n. 59/E del 2.11.2018, è stato chiarito che il reverse charge si applica anche al servizio di trasporto dell’energia/gas ove accessorio alla fornitura.

Abbiamo trattato degli ulteriori casi di reverse charge interno e precisamente

  • la cessione di prodotti elettronici: deve trattarsi di vendita a consumatori finali ma a soggetti rivenditori
  • la cessione di gas/energia: è necessario che l’acquirente sia un rivenditore

Dott.ssa Manuela Mancini

TAG cessione cellularicessione energia elettricacessione gasreverse charge

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