Circolare settimanale in collaborazione con lo studio Cialone Angiola
Nuovi avvisi bonari dell’Agenzia senza sanzioni e somme aggiuntive
L’art. 5 del D.L. Sostegni n. 41/2021 prevede che i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti negativi del perdurare della pandemia da COVID-19 possano affrontare più agevolmente i pagamenti dei debiti fiscali maturati negli anni 2017 e 2018.
Il provvedimento riguarda:
- le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis D.P.R. n.600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) eseguito sulle dichiarazioni fiscali dei Redditi, IRAP, IVA, Sostituti d’imposta, presentate per gli anni 2017 e 2018;
- i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta 2019 come risultante dal volume d’affari IVA oppure ricavi/compensi.
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate sulla base:
- dei volumi d’affari indicati nelle dichiarazioni IVA presentate per i periodi d’imposta 2020 e 2019;
- delle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi d’imposta 2020 e 2019 dai soggetti che esercitano attività non soggette a IVA;
se verificherà la diminuzione di almeno il 30% tra il periodo d’imposta 2020 e il 2019, provvederà all’emissione dei predetti avvisi bonari senza gravarli di sanzioni e somme aggiuntive.
Avvisi bonari
Gli avvisi bonari saranno inviati per i soggetti economici che effettuano operazioni non soggette ad IVA (per es. minimi o forfettari) bisognerà attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi prevista per il 30 novembre 2021. l’elaborazione delle comunicazioni per le definizioni agevolate scaturenti dal confronto 2020/2019 potrà essere eseguita a partire dal 1° maggio 2021 per gli operatori economici che svolgono attività soggette ad IVA, e a partire dal 1° dicembre 2021 per gli altri.
L’Agenzia delle Entrate invii all’indirizzo PEC o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Definizione agevolata
La definizione agevolata si perfezionerà con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, ma resta fermo per il contribuente di potersi avvalere della rateizzazione delle somme dovute (in massimo otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se l’importo dell’avviso è maggiore di € 5.000, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo).
Infine, l’art. 5 c. 6 del predetto D.L. n. 41/2021 prevede che, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e procedure di riscossione.
Canoni di locazione ad uso abitativo
L’art. 26 del TUIR dispone che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Art.26 TIUR
n base all’art. 26 TUIR i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche, indipendentemente dalla loro percezione.
Pertanto, il canone pattuito nel contratto di locazione diviene rilevante fin tanto che il contratto stesso risulta in essere.
Con riferimento alle locazioni a solo uso abitativo il medesimo art. 26 stabilisce che per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. Il locatore dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto può:
- recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;
- non assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito ma solo la rendita catastale rivalutata.
Il diritto, quindi, sorge dalla data di convalida dello sfratto. Questo per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019.
Contratti stipulati dal 1/1/2020
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art.3-quinques del D.L. 34/2019, che ha modificato l’art.26 del Tuir, i canoni di locazione non percepiti non concorrono alla determinazione del reddito imponibile purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento.
Pertanto, il locatore che stipula un contratto di locazione dal 1° gennaio 2020 non dovrà più attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore, ai fini di non dichiarare i redditi non percepiti. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019, invece, rimane in vigore la precedente normativa.
Nel 730/2021, quindi, in colonna 7 del rigo B1 il codice 4 va utilizzato se l’immobile ad uso abitativo è stato concesso in locazione e:
- non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4.
Si ricorda che, se non è stato percepito alcun canone, viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale.
Attenzione: tale circostanza è applicabile ai soli contratti ad uso abitativo; per i contratti ad uso diverso dall’abitazione. l’unica soluzione per non indicare la locazione nel 730 è quella di risolvere il contratto in essere.
Note di credito e termini di detrazione
Ai fini IVA quando una fattura attiva regolarmente emessa e registrata successivamente viene meno tutto o in parte, si può sempre stornarla o rettificarla tramite l’emissione di una nota di variazione in diminuzione.
Faccio riferimento al comma 2 dell’articolo 26 del DPR 633 del 72.
In tal modo il cedente o prestatore, registrando la nota di variazione in diminuzione nel registro degli acquisti, potrà portare in detrazione l’iva originariamente addebitata in fattura anche se le variazioni diminuzione degli imponibile, a differenza di quelli in aumento, sono facoltative, a norma sempre del citato comma 2 dell’articolo 26 del DPR 633/1972, solo cosi è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni, ai sensi dell’articolo 19 dello stesso decreto.
Diritto alla detrazione
Per avere il diritto alla detrazione è necessario quindi che il cedente o il prestatore emetta una nota di variazione non più tardi della data di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
In tal modo l’ importo da recuperare, considerata uguale all’imposta corrisposta per gli acquisti o importazioni di beni e servizi, confluisce nelle liquidazioni periodiche ed è detratta dalla relativa imposta a debito del periodo.
Quindi tutto giusto quando la nota di variazione in diminuzione viene emessa e registrata nel medesimo periodo di imposta di emissione della fattura.
Nota emessa periodo successivo
Ma che cosa succede se la nota di variazione in diminuzione viene emessa nel periodo d’imposta successivo? La detrazione dell’iva rileverà nell’anno precedente di emissione della fattura o bisogna rilevarlo nell’anno di emissione della nota di variazione?
Sulle note di credito a cavallo dell’anno, l’agenzia delle entrate, nel corso degli anni ha interpretato e ha preso posizioni contrastanti e faccio riferimento alla circolare numero 1/E del 17 gennaio del 2018, dove l’agenzia delle entrate affermava”…tenuto conto del combinato disposto dell’articolo 26 e dell’articolo 19 del decreto iva, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta entro la data di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione…”
Stessa cosa il principio di diritto nr.5 del 14.02.2020 che dice che al verificarsi di uno dei presupposti per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA per effetto dell’articolo 19 e dell’articolo 26 del medesimo decreto, “…il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione iva relativa all’anno in cui il predetto diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.”
Per tutto questo l’agenzia delle entrate ha ritenuto quindi che la nota di variazione in diminuzione di fatture dell’anno precedente incidano su saldo iva del medesimo anno, ma a condizione che la nota di credito sia emessa entro la data di scadenza della dichiarazione iva dell’anno stesso.
Nota 192 del 24 di giugno 2020
Con la nota 192 del 24 di giugno del 2020 e con l’intervento 119 del 17 Febbraio 2021, l’agenzia delle entrate però cambia il proprio orientamento e stabilisce che la detrazione dell’iva. Connessa alla nota di variazione in diminuzione di fatture messe l’anno precedente, rileva nell’anno di emissione della nota di credito, sebbene debba essere omessa non oltre la data di presentazione della dichiarazione iva dell’anno in cui è sorto il diritto della variazione.
La nota di variazione dovrà essere sempre messa entro la data di scadenza della dichiarazione iva annuale, ad esempio per l’anno 2020, entro la data del 30 di Aprile 2021.
Ma non vi è più la necessità di registrarla in una sezione del registro acquisti in quanto rileverà nella liquidazione iva del periodo dell’anno di competenza e dunque l’imposta entrata in conseguenza della nota di variazione che confluirà nella dichiarazione annuale dell’anno successivo.
Circolare redatta in collaborazione con lo studio Cialone Angiola – studio Tributarista e Fiscalista
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